Sez. 3, Sentenza n. 12059 del 22/03/1976 Ud. (dep. 20/11/1976) Rv. 134807 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE ABUSIVA - CONFISCA - EFFETTI E FINALITA - VENDITA DELLA COSA CONFISCATA - COSTRUZIONE ABUSIVA - IMPOSSIBILITA DELLA VENDITA - INAMMISSIBILITA DI CONFISCA.*
EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE ABUSIVA - CONFISCA - EFFETTI E FINALITA - VENDITA DELLA COSA CONFISCATA - COSTRUZIONE ABUSIVA - IMPOSSIBILITA DELLA VENDITA - INAMMISSIBILITA DI CONFISCA.*
La confisca ha per effetto l'espropriazione della cosa in favore dello stato in funzione di prevenzione criminale e il manufatto costruito senza licenza o in difformita da essa realizza certo una cosa intrinsecamente criminosa che dovrebbe dar luogo astrattamente a confisca obbligatoria se appartenente a persona non estranea al reato. Ma, pur prescindendo dalla considerazione che la confisca, in caso di difformita della costruzione, verrebbe a coinvolgere l'intero manufatto e che questo, per il sopravvenuto rilascio della licenza, perderebbe il carattere dell'intrinseca criminosita, occorre aver riguardo alle vicende giuridiche del manufatto confiscato, per vedere la ammissibilita della confisca. La vendita costituisce la regola sulla destinazione delle cose confiscate, in base all'art 48 RD 9 febbraio 1896 contenente il regolamento per l'attuazione della legge 8 agosto 1895, n 556, e a tale regola non sfuggono gli immobili. Poiche pero la vendita dell'immobile abusivamente costruito e giuridicamente impossibile perche avrebbe oggetto illecito e sarebbe nulla a norma dell'art 1346 e 1418 cod civ, la confisca non e ammissibile perche non potrebbe dispiegare il suo naturale effetto. (Conf mass nn 131526, 131524).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 08/08/1895 num. 556, Legge 09/02/1896 art. 25, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)