Sez. 2 - , Ordinanza n. 14986 del 28/05/2021 (Rv. 661513 - 03)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Azione risarcitoria ex art. 1494 c.c. - Diversità delle azioni di garanzia e di esatto adempimento - Fondamento - Conseguenze - Proposizione, cumulativa o alternativa, rispetto alle azioni redibitoria o “quanti minoris” - Ammissibilità.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene; ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)