Ordinamento, controllo e finanziamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833)
Testo in vigore al
Art. 6
1. Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto, con decreto del Ministro della sanita' sentita la regione interessata, nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie.
2. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'istituto.
3. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.
Art. 7
1. L'ufficio di presidente dell'istituto e' conferito per decreto del Presidente della Repubblica, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita'.
2. Le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione sono determinate dallo statuto, salvo quanto espressamente previsto nel presente decreto.
Art. 8
1. Il collegio dei revisori e' composto da un funzionario del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un funzionario del Ministero della sanita' e da uno della regione in cui ha sede l'istituto. I predetti funzionari debbono appartenere alla carriera direttiva e, per le regioni, alle carriere corrispondenti.
Art. 9
1. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro della sanita', dura in carica cinque anni.
2. I suoi componenti possono essere confermati.
Art. 10
1. Il collegio dei revisori esercita funzioni di vigilanza sull'attivita' amministrativa dell'istituto, riferendo periodicamente al Ministero della sanita', compie verifiche di cassa, redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sui risultati della gestione.
Art. 11
1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con quello del tesoro, sentite le regioni interessate, sono stabilite, anche in misura diversa in relazione all'importanza dell'istituto ma secondo criteri uniformi, le indennita' dovute al presidente, nonche' ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.
Art. 12
1. Il comitato tecnico-scientifico e' composto:
1) dal direttore scientifico;
2) dai primari e dai direttori dei laboratori di ricerca dell'istituto e dai direttori di dipartimento ove esistenti;
3) dal sovrintendente sanitario, dai direttori sanitari e dal segretario generale;
4) dai titolari di cattedre universitarie e dai direttori di istituti universitari, convenzionati con l'istituto e nello stesso operanti;
5) da aiuti e da assistenti in numero eguale e non superiore complessivamente ai 2/5 dei componenti del comitato tecnico-scientifico, rappresentativi dei settori cimici e di ricerca;
6) da due rappresentanti del personale tecnico-laureato, eletti dall'assemblea comune del personale stesso di ruolo;
7) da un rappresentante del personale tecnico e sanitario ausiliario non laureato, eletto dall'assemblea comune del personale stesso di ruolo.
2. Il comitato e' presieduto dal direttore scientifico o, nel caso in cui l'istituto abbia piu' direttori scientifici, da quello preposto allo stabilimento di maggiore rilevanza.
3. Al presidente dell'istituto, il quale puo' partecipare alle sedute, va data notizia delle riunioni del comitato tecnico-scientifico.
Art. 13
1. Il comitato tecnico-scientifico e' nominato con provvedimento del presidente dell'istituto.
Art. 14
1. Il comitato tecnico-scientifico, oltre alle competenze previste dallo statuto, esercita una funzione consultiva generale in ordine all'attivita' di ricerca scientifica dell'istituto.
2. Tutti i provvedimenti del consiglio di amministrazione che attengono all'esercizio della predetta attivita' sono emanati sentito il comitato.
3. Il comitato puo' esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal proprio presidente o da un terzo dei suoi componenti, nonche' dal presidente o dal consiglio di amministrazione dell'istituto.
4. Il comitato esercita altresi' le funzioni di consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale previsto dall'art. 14 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Art. 15
1. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce, su convocazione del proprio presidente, almeno trimestralmente, ovvero su richiesta del presidente o del consiglio di amministrazione dell'istituto o di un terzo dei propri componenti.
2. Per la validita' della seduta e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Titolo II. Controlli
Art. 16
1. Sono soggette al controllo di legittimita' e di merito ai sensi degli articoli seguenti, le deliberazioni degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico, concernenti:
1) le modificazioni statutarie;
2) l'adozione e la modificazione del regolamento organico del personale o della relativa pianta organica, nonche' degli altri regolamenti;
3) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo;
4) l'ordinamento dei servizi;
5) l'assunzione del personale, compreso quello a termine;
6) la stipulazione di contratti di ricerca e l'istituzione di borse di studio;
7) il trattamento economico del personale;
8) le alienazioni e gli acquisti immobiliari;
9) le transazioni;
10) le convenzioni in materia di ricerca scientifica.
Art. 17
1. Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente non sono esecutive fino all'espletamento del procedimento di controllo; tuttavia, per ragioni di urgenza o per particolari motivi da indicarsi nell'atto, il consiglio di amministrazione puo' dichiararle, sotto la propria responsabilita', provvisoriamente esecutive.
Art. 18
1. Sono sottoposte al controllo del Ministro della sanita' le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 10) del precedente art. 16.
2. Entro dieci giorni dalla loro adozione gli istituti sono tenuti a trasmettere ai Ministeri della sanita' e del tesoro copia autentica delle delibere di cui al primo comma corredate dalla relativa documentazione.
3. Entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni risultano pervenute, il Ministro della sanita' le approva o le restituisce all'istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del consiglio di amministrazione o con richiesta di chiarimenti o di documenti. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori.
4. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che la delibera sia restituita all'istituto, ovvero trascorso il medesimo termine dalla data in cui sono pervenuti i chiarimenti o i documenti richiesti o la nuova deliberazione senza che sia emanato il provvedimento negativo di controllo, la deliberazione diventa esecutiva.
5. Il provvedimento negativo di controllo, che deve essere motivato, impedisce l'efficacia delle deliberazioni e fa venir meno fin dall'inizio gli effetti di quelle provvisoriamente esecutive.1
Art. 19
1. Le regioni in cui hanno sede i presidi ospedalieri e di ricerca degli istituti di diritto pubblico, cui e' riconosciuto il carattere scientifico, esercitano il controllo, per la parte assistenziale, secondo quanto e' stabilito dal sesto comma dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Qualora adottino deliberazioni che, sempre per la parte assistenziale, deroghino alle disposizioni regionali vigenti, gli istituti sono tenuti ad inviare al Ministero della sanita', con le modalita' indicate dal secondo comma del precedente articolo, oltre alla copia della deliberazione, le motivazioni specifiche della deroga e il parere della regione interessata. Tale parere si considera acquisito, quando non sia pervenuto all'istituto entro quindici giorni dall'invio alla regione della deliberazione adottata.
3. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della ricerca scientifica, autorizza la deroga entro trenta giorni dal momento in cui e' pervenuta la deliberazione dell'istituto. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende negata.
4. Spetta inoltre alle regioni interessate, che disciplineranno la materia con apposito provvedimento legislativo, il controllo sulle deliberazioni degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico concernenti le materie indicate ai numeri 5), 6), 7), 8) e 9) del precedente art. 16. Copia delle deliberazioni, e dei relativi atti di controllo, e' inviata al Ministero della sanita' anche per le finalita' di cui all'art. 21 della presente legge.
Art. 20
1. Le deliberazioni degli istituti con personalita' giuridica di diritto privato, con i quali siano state stipulate le convenzioni previste dall'art. 42, settimo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal successivo art. 29, emanate nelle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 16, sono soggette al controllo del Ministero della sanita' secondo le disposizioni contenute negli articoli 17 e 18, in quanto applicabili.
Art. 21
1. Il Ministero della sanita', nel rispetto delle competenze attribuite dall'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 alle regioni in ordine all'attivita' assistenziale degli istituti, esercita l'alta vigilanza sugli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico e di diritto privato per la tutela degli interessi sanitari generali dello Stato.
2. A tal fine, il Ministero puo' acquisire tutte le informazioni e svolgere le opportune indagini ed ispezioni.
Titolo III. Programmi di ricerca
Art. 22
1. L'attivita' di ricerca scientifica biomedica degli istituti di cui al presente decreto e' esercitata dagli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico sulla base di programmi correnti e finalizzati, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 23
1. Presso il Ministero della sanita' e' costituita la commissione per la ricerca scientifica biomedica che si svolge negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture specializzate del Servizio sanitario nazionale.
2. La commissione svolge i suoi compiti in conformita' agli indirizzi espressi dal piano sanitario nazionale e in collegamento con le commissioni e i comitati operanti nel medesimo settore presso il Consiglio nazionale delle ricerche, il Ministero della ricerca scientifica e il Ministero della pubblica istruzione.
3. La commissione e' cosi' composta:
1) il Ministro della sanita' che la presiede, o, per sua delega, il Sottosegretario di Stato per la sanita';
2) il direttore dell'Istituto superiore di sanita';
3) il direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
4) un dirigente generale del Ministero della sanita' e uno del Ministero della pubblica istruzione;
5) tre membri designati rispettivamente dai Ministri della sanita', della pubblica istruzione e per il coordinamento della ricerca scientifica;
6) il presidente del comitato di biologia e medicina del Consiglio nazionale delle ricerche;
7) due membri designati dal Consiglio sanitario nazionale.
4. Ai lavori della commissione partecipa, inoltre, con diritto di voto, con riferimento allo specifico argomento trattato, un rappresentante della regione nel cui territorio hanno sede i presidi ospedalieri di ricerca degli istituti a carattere scientifico.
5. La commissione invita ai propri lavori i direttori scientifici degli istituti in relazione ai programmi di ricerca di competenza dei rispettivi istituti. Essi non hanno diritto al voto.
6. I direttori costituiscOnO comitati di coordinamento per specifici settori, che dovranno essere periodicamente riuniti ai fini di una programmazione coerente delle ricerche.
Art. 24
1. La commissione e' nominata con decreto del Ministro della sanita', con le modalita' stabilite dal secondo comma del precedente art. 4.
2. La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
3. La commissione si riunisce su convocazione del presidente almeno trimestralmente.
4. Per la validita' delle sedute della commissione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5. Le pronunce sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Art. 25
1. Oltre ad esercitare le funzioni previste dagli articoli seguenti, la commissione esprime parere:
1) in ordine alla fattibilita' dei programmi di ricerca biomedica degli istituti di cui al presente decreto, da finanziare a carico del Fondo sanitario nazionale;
2) sull'attuazione dei programmi suddetti;
3) sui criteri per la loro utilizzazione sul piano operativo;
4) sul coordinamento dei programmi di cui al precedente n. 1) con quelli di altri organismi ed enti operanti nel campo della ricerca scientifica biomedica.
Art. 26
1. La commissione, sulla base dei programmi in corso di attuazione, dei risultati gia' conseguiti e degli accordi di cooperazione scientifica in campo internazionale, in vista delle esigenze della ricerca collegate anche a particolari priorita' nosologiche e con riferimento agli obiettivi indicati nel piano sanitario nazionale, propone gli indirizzi per la ricerca scientifica biomedica negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, articolati per settori, entro il 15 gennaio dell'anno precedente a quello di attuazione.