diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8249 del 11/04/2011 (Rv. 616701 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rendite ai superstiti - Decorrenza - Dal giorno successivo alla morte - Prescrizione - Decorrenza - Dalla effettiva conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto - Conseguenze - Proponibilità della domanda oltre il termine di cui all'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Incidenza sulla decorrenza della prestazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616701-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di rendite da infortuni sul lavoro, la disposizione di cui all'art. 105, secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - per la quale le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte - è previsione di carattere speciale, che come tale deroga al principio di carattere generale della decorrenza delle prestazioni previdenziali dalla proposizione della relativa domanda; né rileva che il termine di prescrizione decorra dal momento della effettiva conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto e consenta la valida proposizione della domanda oltre i termini previsti dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, poichè la disciplina della prescrizione non incide sulla decorrenza della prestazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 105, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)