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Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche

Testo in vigore al

Regolamento

Capo I. Elenchi delle acque pubbliche - Riconoscimenti. Catasto delle utenze. Elenchi delle acque pubbliche.

Art. 4

1. La domanda di riconoscimento, di cui all'art. 2 del R. decreto ottobre 1919, n. 2161, deve essere diretta al Ministero dei lavori pubblici e presentata in doppio originale all'Ufficio del genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa o l'opificio situato sopra acqua pubblica.

2. Il detto ufficio restituisce all'esibitore uno dagli originali con la attestazione della data di presentazione.

3. L'utente deve indicare il quantitativo d'acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata e, in caso di utenza per irrigazione, anche la superficie dei terreni irrigati o produrre il titolo legittimo o i documenti atti a provare l'uso della derivazione durante tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, nonche' i tipi eventualmente necessari ad illustrare le opere di derivazione esistenti ed i limiti della superficie irrigata.

4. Nella domanda deve essere fatta dichiarazione di domicilio.

5. Il richiedente deve depositare, nel termine assegnatogli dall'ufficio del genio civile e non superiore a giorni 30, la somma dall'Ufficio stesso ritenuta necessaria per le spese della procedura di riconoscimento.

Art. 5

1. La domanda e' affissa in copia, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune in cui cadono le opere di presa o in cui si trova l'opificio situato sopra acqua pubblica e un estratto di essa e' pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Provincia ed affisso all'albo pretorio degli altri Comuni compresi fra la presa e la restituzione delle acque. L'Amministrazione puo' disporre che si omettano le formalita' di pubblicazione nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione di pochissima entita'.

2. In base ai risultati dell'istruttoria, nella quale si osservera', in quanto possibile, il disposto del successivo art. 13 e agli accertamenti locali praticati dal genio civile, il ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, emette il decreto che fa luogo al riconoscimento dell'utenza in tutto o in parte o respinge la domanda.

3. Il decreto e' notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, consegnandone copia all'interessato o a persona sua familiare, o in mancanza, al sindaco del Comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l'opificio situato sopra acqua pubblica.

4. Del decreto e' trasmessa copia al Ministero delle finanze.

Art. 6

1. Decorso il termine di cui all'art. 2 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, o divenuto irretrattabile il decreto che respinge in tutto o in parte una domanda di riconoscimento, il ministro dei lavori pubblici, ove non si avvalga della facolta' di cui all'art. 42, comma secondo, del R. decreto suddetto, ordina la rimozione di tutte le opere esistenti nell'alveo e dell'edificio di presa, nonche' il ripristino delle sponde e degli argini del corso d'acqua da cui si effettua la derivazione, o la riduzione delle opere nei limiti del riconoscimento.

2. Qualora non si ottemperi all'esecuzione nel termine prescritto vi provvedera' d'ufficio il genio civile a spese dell'utente.

Art. 7

1. La dichiarazione di utenza per la formazione del catasto di cui all'art. 7 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, deve essere redatta su moduli a stampa forniti dal Ministero delle finanze e presentata in doppio originale al sindaco del Comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l'opificio situato su acqua pubblica. Uno degli originali e' restituito all'interessato con attestazione della data di presentazione.

2. Alla dichiarazione sono tenuti tutti gli utenti che non l'abbiano presentata dopo l'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664.

3. Gli utenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, che non abbiano gia' ottenuto il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua, devono indicare la data di presentazione della relativa domanda. Il sindaco trasmette le dichiarazioni all'Intendenza di finanza della Provincia, accompagnandole con le notizie che sono a sua conoscenza e che valgano a rettificare le eventuali inesattezze.

4. Trascorso il termine assegnato agli utenti, il sindaco ha l'obbligo di supplire d'ufficio, nel termine di un anno, alle dichiarazioni non presentate.

Art. 8

1. L'Intendenza di finanza compila lo schema di catasto delle utenze esistenti nella Provincia e lo trasmette al Ministero delle finanze, il quale, riconosciutolo regolare, ne dispone la pubblicazione mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e affissione per quindici giorni all'albo pretorio di ciascun Comune per la parte riguardante il rispettivo territorio.

2. Il Ministero delle finanze provvede poi alla conservazione ed all'aggiornamento del catasto, apportandovi le occorrenti variazioni ed aggiunte.

Capo II. Domande di concessione - Istruttoria.

Art. 9

1. Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche sono presentate in doppio originale al competente ufficio del genio civile il quale restituisce all'esibitore uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione.

2. La domanda puo' essere presentata con riserva di indicare o di costituire un Consorzio o una Societa' civile o commerciale per attuare la concessione.

3. Nella domanda il richiedente deve dichiarare il suo domicilio.

4. Il progetto di massima deve essere presentato in originale o copia e deve comprendere i seguenti documenti:

  1. 1° Per le grandi derivazioni:

    1. a) relazione particolareggiata con speciale riguardo alla razionale utilizzazione del corso d'acqua e del bacino idrografico;

    2. b) corografia;

    3. c) piano generale;

    4. d) profili longitudinali e trasversali

    5. e) disegni delle principali opere d'arte;

    6. f) calcolo sommario della spesa e piano finanziario.

  2. 2° Per le piccole derivazioni:

    1. a) relazione particolareggiata;

    2. b) corografia;

    3. c) piano topografico;

    4. d) profili longitudinali e trasversali;

    5. e) disegni delle principali opere d'arte.

Art. 10

1. Sono irricevibili le domande sprovviste della prescritta documentazione.

2. I documenti tecnici devono essere firmati da un ingegnere. Per le piccole derivazioni di lieve entita' puo' l'Ufficio del genio civile dispensare dal produrre alcuni dei documenti prescritti, salvo la facolta' di chiedere in seguito il completamento della documentazione tecnica; e puo' ammettere che i documenti siano firmati da un geometra o da un perito agronomo.

3. Qualora si riconosca che qualcuno dei documenti tecnici, di cui all'articolo precedente, debba essere completato o regolarizzato, l'Ufficio del genio civile assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni, trascorso il quale si prosegue nella procedura a norma della legge.

Art. 11

1. Sono a carico di chi chiede la concessione le spese occorrenti per la istruttoria o in genere per l'esame della domanda.

2. Il richiedente deve depositare, oltre alla somma di cui al penultimo comma dell'art. 9 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, che e' dovuta anche quando trattisi di derivazioni che possano essere concesse con esenzione di canone, le somme che l'ufficio del genio civile ravvisi necessarie per il pagamento delle spese anzi dette.

3. Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato, che non potra' essere superiore a trenta giorni, la domanda non avra' ulteriore corso.

4. Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall'ingegnere capo del genio.

5. Nel caso in cui, a termini dell'art. 10 del R. decreto 9 ottobre 1919, n.2161, tra piu' domande aventi per oggetto in tutto o in parte la stessa concessione sia preferita una di quelle ammessa ad istruttoria in virtu' dell'art. 11 del menzionato decreto, la concessione sara' subordinata alla condizione che il concessionario rifonda tutte le spese d'istruttoria e di esame delle domande anteriori.

Art. 12

1. La pubblicazione della domanda a termini dell'art. 9, quinto comma, del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e' fatta, dopo 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale, mediante ordinanza ministeriale che stabilira' l'Ufficio del genio civile presso il quale la domanda e il progetto saranno depositati, i giorni in cui saranno visibili al pubblico, i Comuni e i giorni nei quali l'ordinanza dovra' rimanere affissa all'albo pretorio, il periodo di tempo non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni, entro il quale potranno presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte alle derivazione richiesta. In calce all'ordinanza l'Ufficio del genio civile stabilisce il giorno e l'ora della visita locale e il luogo di ritrovo.

2. Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque, l'ordinanza indica che la pubblicazione e' fatta anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilita'.

Art. 13

1. Le circostanze di fatto constatate durante la visita locale risulteranno da un verbale redatto dal funzionario del genio civile precedente. In detto verbale, su richiesta degli interessati o loro rappresentanti intervenuti, saranno inoltre inserite le osservazioni e le controdeduzioni.

Art. 14

1. La relazione dell'Ufficio del genio civile sui risultati dell'istruttoria fornira' particolari informazioni sui seguenti punti:

  1. A) Se si tratta di derivazione:

    1. 1° sulla quantita' d'acqua che si puo' concedere, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata e sulla lunghezza o pendenza dei canali di presa e restituzione;

    2. 2° sopra le opere di raccolta e sopra la direzione, la lunghezza, l'altezza, la forma e la natura delle chiuse che si dovessero costruire nell'acqua pubblica e sulla loro innocuita' per gli interessi pubblici e i diritti dei terzi;

    3. 3° sulla forma e sulle dimensioni della bocca di derivazione e degli edifici e congegni occorrenti per regolare l'estrazione dell'acqua nei limiti della concessione, e per impedire che in qualunque tempo e specialmente nell'occasione di piene s'introducano acque sovrabbondanti nel canale derivatore, sia nel caso di nuova costruzione sia quando si usino in tutto o in parte cavi esistenti, tenuto conto della sua sezione e pendenza e degli scaricatori con i quali si e' provveduto a smaltire le dette acque;

    4. 4° sopra il modo di restituzione delle acque, quando ne sia il caso, al loro corso primitivo, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e del buon regime idraulico;

    5. 5° sopra le cautele da prescriversi per l'innocuo ripristinamento della chiusa se e' instabile.

  2. B) Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

    1. 1° sulla distanza dell' opificio dalle sponde, salvo che esso occupi l'intera larghezza dell'alveo o bacino d'acqua;

    2. 2° sulle rampe e strade di accesso all'opificio all'effetto di accertarne l'innocuita' rispetto alle sponde ed alle arginature;

    3. 3° sulle cautele da richiedersi in caso di piena.

  3. C) Tanto se si tratta di derivazione quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

    1. 1° sulla razionale utilizzazione dei corsi d'acqua e del bacino idrografico e sulla compatibilita' della concessione col buon regime idraulico e sulle garanzie da richiedersi a tutela del detto regime;

    2. 2° sulle norme da prescriversi per il regolare eseguimento delle opere nei riguardi dell' interesse pubblico e della incolumita' di opere pubbliche e beni in genere;

    3. 3° sulle cautele per impedire l' inquinamento delle acque;

    4. 4° sopra le deposizioni presentate e sopra tutte le particolarita' locali di qualche rilievo per la concessione domandata;

    5. 5° sull'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate e sui canoni da richiedersi a norma degli articoli 26 e 27 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, con la indicazione, per le concessioni ad uso di forza motrice, dei necessari calcoli;

    6. 6° sulle garanzie da richiedersi nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e fluitazione, dell'agricoltura, dell' industria, della piscicultura, nonche' della sicurezza e della igiene pubblica;

    7. 7° sulla capacita' tecnico-finanziaria ed industriale del richiedente;

    8. 8° su tutti gli altri elementi di giudizio che l'Ufficio del genio civile ritenesse utili circa la convenienza di accordare la concessione richiesta.

2. Per le derivazioni e utilizzazioni interessanti i corsi d'acqua che rientrano nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova gli atti della eseguita istruttoria saranno dagli Uffici del genio civile competenti rimessi al Ministero a mezzo del magistrato stesso, che esprimera' il suo parere in merito.

Capo III. Concessione.

Art. 15

1. Gli atti della compiuta istruttoria sono rimessi al Consiglio superiore delle acque, il quale sentito, ove lo creda opportuno, gli interessati, esprime il suo parere sulla concessione e ove questo sia favorevole indica gli elementi essenziali che l'Ufficio del genio civile deve includere nel disciplinare.

Art. 16

Il disciplinare compilato in baso alle indicazioni del Consiglio superiore delle acque determina, oltre le altre eventuali condizioni richieste nei singoli casi:

1. Se si tratta di derivazioni:

  1. a) la specie della derivazione;

  2. b) la quantita' di acqua da derivare nel caso di volume costante;

  3. c) le quantita' massime da non oltrepassare, e quelle medie su cui sono fissati i canoni, nel caso di volumi variabili;

  4. d) il dislivello del pelo di acqua dalla presa alla restituzione;

  5. e) i salti utili in base ai quali sono stabiliti i canoni nel caso di derivazione per forza motrice;

  6. f) il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, derivazione, condotta, restituzione o scolo dell'acqua;

  7. g) nel caso di derivazione a bocca libera od a sollevamento meccanico per usi agrari od analoghi, la superficie cui l'acqua e' destinata, la sua ubicazione ed i suoi confini;

  8. h) nel caso in cui sia prevista la costruzione di dighe o cavedoni a struttura instabile, le particolari condizioni richieste dalla natura dell'opera e del corso di acqua, e specialmente i periodi di tempo in cui potranno dette opere mantenersi, quelli in cui dovranno rimuoversi e quelli in cui potranno essere ristabilite con semplice autorizzazione del genio civile;

  9. i) nel caso di derivazione per condizioni e discipline dell'esercizio della pubblica igiene;

2. Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

  1. a) il modo e le condizioni dell'uso;

  2. b) le cautele da osservarsi in caso di piena;

  3. c) le medie annuali dei cavalli dinamici in base alle quali sono fissati i canoni.

3. Tanto se si tratta di derivazioni quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

  1. a) le garanzie da osservarsi nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e della fluitazione, dell'agricoltura, della industria, della piscicoltura, dell'igiene e sicurezza pubblica;

  2. b) l'importo e la decorrenza dei canoni annui da corrispondere alle finanze dello stato;

  3. c) la quantita' di energia da riservare a prezzo di costo per servizi pubblici, od a favore di Comuni rivieraschi, a termini degli articoli 38 e 41 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;

  4. d) la durata della concessione;

  5. e) i termini entro i quali il concessionario dovra':

    1. 1° presentare il progetto definitivo;

    2. 2° effettuare le espropriazioni;

    3. 3° cominciare i lavori;

    4. 4° ultimare i lavori;

    5. 5° attivare l'utilizzazione dell'acqua;

5. quando si tratti di grandi derivazioni per le quali i concessionari non impieghino subito tutta l'acqua o la forza motrice concessa si debbono determinare i singoli periodi di esecuzione dell'opera, fissando per ciascun periodo la quantita' di acqua o di forza motrice utilizzabile ed il canone corrispondente;

  1. f) nel caso di derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici e per le quali, a sensi dell'art. 30 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sia da riservare la facolta' di riscatto, le condizioni e le modalita' di questo;

  2. g) nel caso di piccole derivazioni, l'obbligo della rimozione delle opere per il ripristino dell'alveo, delle sponde ed arginature quando, al cessare della concessione, per qualsiasi motivo, lo Stato non intenda valersi del suo diritto di ritenerle senza compenso;

  3. h) i rapporti fra i consorziati e le garanzie reali per gli obblighi reciproci nel caso di costituzione di consorzio a sensi dell'articolo 13 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;

  4. i) nel caso in cui si ravvisi opportuno, le caratteristiche delle correnti elettriche da produrre;

  5. k) la cauzione che non dovra' essere minore di due annate del canone dovuto o presunto qualora la concessione ne sia esente, nonche' la somma occorrente per le spese di sorveglianza e di collaudo dei relativi lavori.34

6. Tanto la cauzione quanto l'ammontare delle spese debbono essere depositate prima della firma del disciplinare;

  1. l) l'elezione di domicilio nel comune in cui cade la bocca di derivazione o il tratto di acqua pubblica nel quale il concessionario intende stabilire l'opificio, ovvero in uno dei Comuni nei quali fara' uso dell'acqua da derivare;

  2. m) nel caso in cui si ravvisi opportuno, norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o dell'energia con essa prodotta.

7. Il disciplinare conterra' l'espressa condizione che il concessionario si obbliga di osservare tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art. 17

1. La concessione s'intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed e' soggetta alle seguenti condizioni, le quali si intendono accettate dal concessionario e sono per lui obbligatorie, senza che occorra ripeterle nel disciplinare:

  1. a) il concessionario deve eseguire a sue spese le variazioni che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la incolumita' dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, strade od altri beni laterali, e dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;

  2. b) deve pagare i canoni totali o parziali in annualita' anticipate quando anche non faccia o non possa faro uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinunciare alla concessione, con liberazione del pagamento del canone allo spirare dell'annualita' in corso al tempo in cui sia stata fatta la rinuncia;

  3. c) deve agevolare tutte le verifiche che le Amministrazioni dei lavori pubblici e delle finanze eseguano a mezzo dei loro funzionari od agenti per l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonche' delle disposizioni speciali regolanti la concessione;

  4. d) oltre le spese di sorveglianza e di collaudo indicate nel disciplinare, tutte le altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione sono a carico del concessionario.

Art. 18

1. Il disciplinare viene sottoposto alla firma del richiedente.

2. La firma devo essere autenticata dal funzionario all'uopo delegato.

3. Firmato il disciplinare, il ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro delle finanze, promuove il decreto Reale o emette il decreto Ministeriale di concessione.

Art. 19

1. Dopo esaurita l'istruttoria, se si riconosce che non si possa fare luogo alla concessione, la domanda e' respinta con decreto motivato da emanarsi con le stesse forme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 20

1. Del decreto di concessione e' trasmessa copia autentica al Ministero delle finanze, per l'esecuzione nei riguardi finanziari e per la consegna a mezzo dell'ufficio del registro al concessionario, previa riscossione delle prescritte tasse di bollo e di concessione governativa.

2. Altra copia e' trasmessa all'ufficio del Genio civile il quale, provveduto alla registrazione del disciplinare entro 20 giorni dalla ricezione, da' notizia al concessionario della emissione del decreto.

3. L'ufficio del registro avverte quello del Genio civile dell'avvenuta consegna del decreto.

4. Il decreto di Concessione e' pubblicato, con un estratto contenente le condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia interessata.

Art. 21

1. Emanato il decreto, il concessionario deve presentare, qualora sia richiesto nel disciplinare e nel termine in esso fissato, al genio civile, il progetto esecutivo dei lavori, compilato secondo le norme stabilite con decreto del ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.