Sez. 1, Sentenza n. 16994 del 01/08/2007 (Rv. 600753 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Domanda di restituzione di titoli di credito o pagamento del "tantundem" - Mancato pagamento - Onere della prova - Mancato assolvimento - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Proposta, nel quadro di un'azione revocatoria fallimentare, domanda di restituzione di effetti cambiari o in subordine di pagamento di somma corrispondente all'importo dei titoli, spetta alla banca, che eccepisca di non essere stata soddisfatta dai terzi obbligati cambiari, fornire la prova del mancato buon fine dell'operazione mediante la produzione dei titoli; in mancanza di tale prova, o di quella dell'impossibilità sopravvenuta della restituzione per cause diverse dal pagamento, la mancata restituzione, in considerazione dell'incorporazione del credito nei titoli, comporta l'obbligo di restituire le relative somme.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)