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Sez. 1, Ordinanza n. 4715 del 22/02/2024 (Rv. 670469-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato - Rinuncia espressa nel giudizio d'appello - Domanda di accertamento negativo della debenza dell'assegno - Preclusione - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670469-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

In tema di assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, la rinuncia al predetto contributo economico, effettuata nel giudizio d'appello dalla beneficiaria, non preclude, di per sè, la domanda di accertamento negativo della debenza dell'assegno medesimo, formulata dal coniuge obbligato per il periodo pregresso.

Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)