REGOLAMENTO N. 17 Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato
Testo in vigore al
Art. 7
Art. 8
Durata della validità e revoca delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3
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1.
2.
3.
La Commissione può revocare o modificare la dichiarazione o vietare agli interessati determinati comportamenti:
a) se cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della dichiarazione,
b) se gli interessati non osservano un onere imposto dalla dichiarazione,
c) se la dichiarazione è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte ovvero ottenuta con frode,
d) se gli interessati abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato che è stata loro concessa con la dichiarazione.
Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), la dichiarazione può essere revocata anche con effetto retroattivo.
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Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1962 Per il Consiglio Il Presidente M. COUVE DE MURVILLE