Sez. L, Sentenza n. 2639 del 23/02/2001 (Rv. 544093 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società di persone - Recesso del socio illimitatamente responsabile - Opponibilità agli enti previdenziali per debiti contributivi successivi al recesso - Condizioni - Pubblicità adeguata - Necessità - Cancellazione dagli elenchi della Camera di commercio e registrazione della scrittura privata di recesso - Insufficienza - Fattispecie relativa a periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 467 del 1978.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In base al disposto dell'art. 2290 cod. civ., il socio receduto, ancorché per la sua posizione sia illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, non risponde delle obbligazioni assunte successivamente al suo recesso, a condizione che il recesso medesimo sia stato oggetto di idonea pubblicità o sia comunque opponibile ai creditori sociali che del recesso fossero informati (o non lo fossero per loro colpa); pertanto, con riferimento all'obbligo di versamento di contributi agli enti previdenziali, la responsabilità illimitata del socio receduto non viene meno ove il recesso non risulti da pubblicità adeguata, quale l'iscrizione nel registro delle imprese, non essendo sufficienti, ai fini della tutela dell'affidamento degli enti creditori, la cancellazione del socio dagli elenchi della Camera di commercio e l'avvenuta registrazione della scrittura privata di recesso dalla società (principio enunciato in fattispecie cui non era applicabile "ratione temporis" l'art. 2 legge 4 agosto 1978 n. 467, che ha previsto l'obbligo di comunicazione agli enti previdenziali delle variazioni relative all'attività dell'impresa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2290, Cod. Civ. art. 2704, Legge 04/08/1978 num. 467 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)