Sez. L, Sentenza n. 17574 del 03/08/2006 (Rv. 591987 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Direttore sanitario di struttura privata - Diritto al versamento del contributo ENPAM - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di contributi ENPAM in favore del professionista svolgente attività medica specialistica, il direttore sanitario di una struttura privata gestita da una società o da persona giuridica non ha alcun diritto al versamento sul proprio conto del contributo in relazione all'attività svolta dai singoli medici, atteso che la legge n. 833 del 1978 prevede che il servizio possa essere affidato ad istituzioni sanitarie di carattere privato attraverso "apposite convenzioni" su schemi approvati dal Consiglio dei Ministri (art. 43), mentre diverse sono le convenzioni stipulate con "personale sanitario", di cui all'art. 48, che si riferisce al personale convenzionato sempre considerandolo come costituito da persone fisiche, tanto medici specialistici che generici. Non sussiste pertanto la possibilità di convenzioni di un terzo tipo, stipulate da persona giuridica o ente collettivo, nelle quali un medico assuma un rapporto previdenziale con il servizio sanitario nazionale, obbligato perciò a versare i contributi in suo favore.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 43, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 CORTE COST., DPR 23/03/1988 num. 120 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)