Sez. 1, Sentenza n. 4981 del 23/01/1986 Ud. (dep. 05/06/1986) Rv. 172985 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - GIUDIZIO DI APPELLO - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - INDICAZIONE DI PENA DIVERSA DA QUELLA EFFETTIVAMENTE INFLITTA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - GIUDIZIO DI APPELLO - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - INDICAZIONE DI PENA DIVERSA DA QUELLA EFFETTIVAMENTE INFLITTA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
L'indicazione nel decreto di citazione per il giudizio d'appello di pena diversa da quella effettivamente irrogata in primo grado non costituisce nullità. Infatti, tale indicazione non rientra tra i requisiti previsti per il decreto di citazione dagli artt. 407 e 517, cod. proc. pen. e, pertanto, non può attribuirsi rilievo giuridico all'erroneità nella menzione di un elemento che poteva essere omesso. (V mass n 149942).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 407, Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)