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Sez. 1, Ordinanza n. 11423 del 28/04/2026 (Rv. 678500-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE | Rivendica di bene immobile - Usucapione - Opponibilità al curatore - Sussistenza - Accertamento dell'usucapione in sede di verifica del passivo - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678500-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE

L'acquisto per usucapione di beni immobili acquisiti all'attivo del fallimento può essere fatto valere nei confronti del curatore del fallimento nelle forme dell'art. 103 l.fall., costituendo

l'usucapione una fattispecie acquisitiva di diritti reali a titolo originario che risulta opponibile al curatore anche nel caso in cui il rivendicante non abbia ottenuto, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, un titolo a questi opponibile.

Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)