Sez. 1, Sentenza n. 20896 del 28/04/2015 Ud. (dep. 20/05/2015) Rv. 263607 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA | Detenzione abusiva di arma comune da sparo - Titolo d'acquisto e modalità di trasmissione del possesso dell'arma - Rilevanza - Esclusione - Obbligo di denuncia - Sussistenza.
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA
Ai fini della sussistenza del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, sono irrilevanti il titolo dell'acquisto e le modalità attraverso cui si perviene al possesso dell'arma, poiché è in ogni caso necessario che il detentore, una volta acquisita la disponibilità di questa, ne faccia denuncia alla competente autorità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza di condanna per detenzione abusiva di un fucile posto nella rastrelliera dell'immobile ereditato dagli imputati alla morte del genitore, il quale, a sua volta, aveva ricevuto l'arma da altro parente, ancora in vita al momento del controllo, che ne aveva fatto l'originaria denuncia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)