Sez. 2, Ordinanza n. 201 del 23/01/1976 Cc. (dep. 16/03/1976) Rv. 132829 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - ORDINANZA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - ORDINANZA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il provvedimento con cui si delibera in grado di appello circa la revoca o la sospensione della esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, o di un capo di essa, ha natura ed efficacia di ordinanza, che non da luogo alla formazione di un giudicato, e pertanto non e ricorribile in Cassazione. (nella specie trattavasi della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del capo della sentenza di primo grado relativo al pagamento di una provvisionale a favore della parte lesa per il delitto di lesioni colpose).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 153, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 bis, Legge 15/12/1972 num. 773 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)