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Sez. 6, Sentenza n. 1747 del 14/05/1998 Cc. (dep. 11/06/1998) Rv. 211074 - 01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFICACIA - IN GENERE | Dichiarazione di nullità di un atto del procedimento da parte del giudice - Efficacia retroattiva dell'accertamento - Emanazione di altro atto valido, dello stesso contenuto, anteriormente alla dichiarazione di nullità - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: in tema di sequestro preventivo.
Stato
decisa il 1998-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211074-01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFICACIA - IN GENERE

In base alla norma dell'art. 185, comma terzo, c.p.p. la nullità di un atto ha efficacia retroattiva e, ove accertata dal giudice, l'atto stesso si considera come mai venuto ad esistenza. Non è pertanto ipotizzabile una violazione del principio di cui all'art. 649 cod.proc.pen. nel caso in cui il giudice emetta un valido provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., quando in precedenza era stato emesso dallo stesso giudice identico atto affetto da nullità, poi rimossa con il secondo provvedimento, se tale nullità sia stata accertata e dichiarata da parte dell'autorità giudiziaria. (Nella specie, il provvedimento di sequestro affetto da nullità era stato emesso il giorno 3 settembre 1997, ed era stato seguito da altro provvedimento valido in data 19 settembre 1997. Il Tribunale del riesame aveva dichiarato la nullità del primo atto in data 29 settembre 1997).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)