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Sez. 5 - , Sentenza n. 1784 del 23/01/2019 (Rv. 652320 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - MODALITÀ | Differenze inventariali - Presunzioni di cessione e di acquisto di beni in evasione di imposta - Deduzione di impiego dei beni per la produzione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652320-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - MODALITÀ

In tema di presunzione legale di acquisti e cessioni in evasione di imposta, qualora il ricorrente alleghi l'impiego dei beni per la produzione, i limiti probatori per superare detta presunzione "mista" possono essere riferiti, ex art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 441 del 1997, solo all'oggetto e non anche ai mezzi di prova esperibili, con la conseguenza che il relativo onere istruttorio può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, purché abbiano i caratteri di cui all'art. 2729 c.c.

Riferimenti normativi: DPR 10/11/1997 num. 441 art. 1 com. 2 lett. A, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)