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Sez. 2, Sentenza n. 4561 del 07/08/1979 (Rv. 401071 - 01)

DONAZIONE - CAPACITA - DONAZIONE TRA CONIUGI (DIVIETO) - SIMULAZIONE RELATIVA DI COMPRAVENDITA TRA I MEDESIMI - SENTENZA DICHIARATIVA PASSATA IN GIUDICATO - NULLITA DELLA DONAZIONE EX ART 781 COD CIV ANTERIORMENTE ALLA SENTENZA N 91 DEL 1973 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - OPPONIBILITA DELLA PREDETTA SENTENZA AI TERZI RIMASTI ESTRANEI AL RELATIVO PROCESSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - EFFICACIA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEL PROCESSO IN CORSO - CONFIGURABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401071-01

DONAZIONE - CAPACITA - DONAZIONE TRA CONIUGI (DIVIETO) - SIMULAZIONE RELATIVA DI COMPRAVENDITA TRA I MEDESIMI - SENTENZA DICHIARATIVA PASSATA IN GIUDICATO - NULLITA DELLA DONAZIONE EX ART 781 COD CIV ANTERIORMENTE ALLA SENTENZA N 91 DEL 1973 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - OPPONIBILITA DELLA PREDETTA SENTENZA AI TERZI RIMASTI ESTRANEI AL RELATIVO PROCESSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - EFFICACIA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEL PROCESSO IN CORSO - CONFIGURABILITA - LIMITI.*

La sentenza passata in giudicato con cui sia stata dichiarata la simulazione relativa della compravendita tra coniugi dissimulante una donazione tra gli stessi e la conseguente nullita di questa per violazione dell'art 781 cod civ, il quale prima della pronunzia di incostituzionalita di tale norma, da parte della Corte costituzionale (sent n 91 del 1973), comminava la nullita del negozio di donazione tra coniugi, non e opponibile ai terzi rimasti estranei al processo conclusosi con il giudicato, i quali abbiano acquistato il medesimo diritto o un diritto derivato dal titolare apparente, anteriormente all'esperimento dell'Azione di simulazione, qualora non sia stato accertato, con altra sentenza non piu impugnabile, che i detti terzi avevano acquistato il diritto, pur essendo a conoscenza dell'accordo simulatorio; ne consegue che la citata sentenza della Corte costituzionale spiega efficacia nei processi in corso, fino a quando non si sia accertato, con sentenza irrevocabile, che il terzo acquirente era a conoscenza dell'accordo simulatorio, e conferisce, quindi, validita alla donazione dichiarata nulla, rendendo irrilevante qualsiasi indagine diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'opponibilita della simulazione nei confronti dei terzi. (V 4711/78, mass n 394402; (V 126/77, mass n 383624; (V 91/73).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 781 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)