Sez. 4, Sentenza n. 665 del 14/03/2001 Cc. (dep. 10/01/2002) Rv. 220447 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Condanna in tema di stupefacenti - Risarcimento delle spese sostenute dal Comune per il recupero di tossicodipendenti - Impossibilità dovuta alla mancata richiesta da parte dell'ente locale ed alla assenza di indicazioni in sentenza - Concedibilità del beneficio della riabilitazione.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE
In tema di riabilitazione, non è ostativo alla concessione del beneficio il mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti da condanna relativa alla violazione della normativa in materia di stupefacenti, sotto il profilo del ristoro delle spese sostenute dal Comune per il recupero dei tossicodipendenti, qualora il riabilitando non sia stato posto in condizione di attivarsi per provvedere all'eliminazione delle conseguenze civili della condotta criminosa, in assenza di qualsivoglia richiesta da parte dell'ente locale o di qualche significativa indicazione in sentenza, in ordine ad entità e modalità del risarcimento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)