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Sez. U, Sentenza n. 8302 del 16/08/1990 (Rv. 468854 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - SINDACO DI COMUNE - RITARDATO PAGAMENTO DI DEBITI VERSO TERZI - RELATIVA RESPONSABILITÀ - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI CONTRO DI LUI PROPOSTA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468854-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - SINDACO DI COMUNE - RITARDATO PAGAMENTO DI DEBITI VERSO TERZI - RELATIVA RESPONSABILITÀ - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI CONTRO DI LUI PROPOSTA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La domanda risarcitoria proposta nei confronti del sindaco di un comune, per il ristoro dei danni derivanti al comune stesso dal ritardato pagamento di debiti verso terzi (nella specie, in dipendenza di forniture idriche) e dal conseguenziale Onere degli interessi moratori, non rientra nelle ipotesi contemplate dagli artt. 252-259 del R.d. 3 marzo 1934 n. 383 (testo unico della legge comunale e provinciale), né è ricollegabile ad Atti di diretta gestione del patrimonio municipale, e, pertanto, ai sensi dell'art. 265 del citato decreto, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non della Corte dei conti. (V 6833/86, mass n 448938).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 251 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 259, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 261 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 265 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)