Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria
Testo in vigore al
Art. 21 Richiamo
1. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo ed e' inflitto per lievi mancanze.
Art. 22 Sospensione dall'incarico
1. La sospensione dall'incarico consiste nella privazione dell'incarico stesso, con perdita del trattamento economico, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi.
2. E' inflitta per mancanze che non comportino la irrogazione del richiamo ovvero l'esonero dall'incarico.
3. La sospensione dall'incarico determina un ritardo di due anni nell'aumento periodico del compenso mensile a decorrere dalla data in cui verrebbe a maturarsi il primo aumento successivo all'applicazione della sanzione.
Art. 23 Esonero dall'incarico
1. L'esonero dall'incarico e' inflitto:
a) per atti, compiuti anche fuori del disimpegno dell'incarico, che importino responsabilita' con gravi sanzioni irrogate dall'ordine professionale;
b) per dolosa violazione dei doveri inerenti al rapporto di incarico da cui derivi grave pregiudizio al funzionamento del servizio affidato al medico incaricato;
c) per richiesta o accettazione di compensi e benefici in relazione alla attivita' svolta dal medico incaricato nel disimpegno delle sue attribuzioni;
d) per persistente insufficiente rendimento.
Art. 24 Procedimento per l'irrogazione del richiamo: ricorso
1. Il richiamo e' inflitto dal procuratore generale della corte d'appello competente per territorio, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato, al quale e' assegnato il termine di giorni 15 per presentare eventuali giustificazioni. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato e comunicato all'interessato per iscritto.
2. Avverso al suddetto provvedimento e' ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al Ministro per la grazia e giustizia, il quale decide in via definitiva con decreto motivato.
Art. 25 Procedimento per l'irrogazione della sospensione e dell'esonero dall'incarico
1. Il procuratore generale della corte d'appello competente per territorio, a richiesta del Ministero di grazia e giustizia, o del Ministero della sanita', o di propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di un fatto commesso da un medico incaricato addetto a un istituto situato nell'ambito della circoscrizione e che possa comportare la irrogazione della sospensione o dell'esonero dall'incarico, dopo aver compiuto gli opportuni accertamenti, provvede o alla archiviazione degli atti o a contestare per iscritto all'interessato il fatto stesso.
L'incolpato ha il termine di giorni quindici per presentare le eventuali giustificazioni.
Il procuratore generale della corte d'appello, scaduto tale termine, qualora ritenga che non debba essere irrogata alcuna sanzione, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato e al Ministero.
Nel caso in cui non ricorra la ipotesi di cui al precedente comma, il detto procuratore generale espleta la eventuale istruttoria, che deve essere compiuta entro trenta giorni; a conclusione dell'istruttoria, qualora non ritenga di dover irrogare la sanzione del richiamo, rimette gli atti al capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per lo ulteriore inoltro alla commissione di cui al successivo articolo 48.
Il presidente della commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione, almeno trenta giorni prima, all'interessato, il quale ha facolta' di prendere cognizione degli atti del procedimento, di far pervenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa.
La commissione, conclusa la trattazione orale, con deliberazione motivata, propone il proscioglimento dell'incolpato ovvero la sanzione da irrogare.
Il Ministro provvede con decreto motivato o a dichiarare il proscioglimento o a infliggere la sanzione proposta dalla commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo piu' favorevole all'incolpato.
2. Il decreto del Ministro e' comunicato all'interessato.
3. Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto, senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto.
Il medico incaricato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione e alle relative indennita' di missione.
Art. 26 Riapertura del procedimento e suoi effetti
1. Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto qualora il medico incaricato punito addica nuove prove, tali da far ritenere che sia applicabile nei suoi confronti una sanzione meno grave o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.
2. La riapertura e' disposta dal direttore generale, su relazione del capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, il quale provvede direttamente con le modalita' previste dal precedente articolo 25.
3. Il medico incaricato, esonerato a seguito di procedimento disciplinare, il quale venga successivamente prosciolto da ogni addebito in sede di revisione del giudizio disciplinare, ovvero venga punito con una sanzione meno grave, ha diritto a essere reintegrato nel precedente incarico, esclusa qualsiasi corresponsione di assegni per il periodo in cui non ha prestato la sua opera.
Art. 27 Sospensione cautelare
1. Il medico incaricato e' immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura. Il medico incaricato puo' essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto:
a) a procedimento penale e la natura del reato scrittogli sia particolarmente grave;
b) a procedimento disciplinare da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per infrazioni di particolare gravita'. La sospensione puo' essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione e' revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro 20 giorni dalla data del provvedimento di sospensione stessa.
2. La sospensione di cui al precedente comma e' disposta con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.
Durante il periodo della sospensione cautelare, al medico incaricato non compete alcun assegno.
Art. 28 Computo della sospensione cautelare
1. Il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, qualora, a seguito del procedimento disciplinare, al medico incaricato venga irrogata la sospensione dall'incarico.
2. Se la sospensione dall'incarico e' irrogata per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se e' irrogata una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento del medico incaricato, questi ha diritto a percepire tutti gli assegni non corrispostigli, per il tempo eccedente la durata della sanzione inflittagli.
Art. 29 Revoca della sospensione cautelare
1. Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perche' il fatto non sussiste o perche' il medico incaricato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata e il medico ha diritto a tutti gli assegni non percepiti.
2. Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione puo' essere mantenuta qualora, nei termini previsti dal successivo comma, venga iniziato a carico del medico incaricato procedimento disciplinare.
3. Tale procedimento deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di assoluzione ovvero entro 30 giorni dalla data in cui il medico incaricato abbia notificato alla amministrazione la sentenza stessa.
4. La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro i termini di cui al precedente comma e il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non puo' piu' essere iniziato. In tale caso il medico incaricato ha diritto agli assegni non percepiti.
5. Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia alla autorita' giudiziaria, la scadenza dei termini predetti estingue altresi' il procedimento disciplinare che non puo' piu' essere rinnovato.
Art. 30 Comunicazione dei provvedimenti in materia disciplinare
1. I provvedimenti relativi alla irrogazione della sanzione di cui al precedente articolo 23 ovvero alla sospensione cautelare dall'incarico sono comunicati dall'organo che ha emanato il provvedimento al competente ordine dei medici.
2. I provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio dell'ordine dei medici a carico dei medici incaricati debbono essere comunicati al Ministero di grazia e giustizia.
Sezione 5ª. Sospensione e cessazione del rapporto d'incarico
Art. 31 Sospensione di diritto dall'incarico
1. Il medico incaricato e' sospeso di diritto dall'incarico, con perdita del trattamento economico, nel caso in cui a suo carico venga disposta la sospensione dall'esercizio della professione e per la durata di essa. La sospensione e' disposta con decreto ministeriale.
Art. 32 Esonero di diritto dall'incarico
1. Il medico incaricato incorre nell'esonero dall'incarico, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, a pena detentiva per delitti non colposi, esclusi quelli in materia tributaria, e per la quale non sia stata concessa la sospensione condizionale. Lo esonero e' disposto con decreto ministeriale.
2. Il medico incaricato, esonerato ai sensi del precedente comma, il quale venga successivamente assolto nel giudizio penale di revisione ai sensi dell'articolo 566, comma secondo, del codice di procedura penale, ha diritto a riassumere l'incarico, esclusa qualsiasi corresponsione di assegni per il periodo in cui non ha prestato la sua opera.
Art. 33 Dimissioni
1. Il medico incaricato puo' in qualunque tempo dimettersi dall'incarico; le dimissioni debbono essere presentate per iscritto, ed avranno effetto dal 60° giorno successivo alla data di presentazione.
2. La cessazione dall'incarico per dimissioni e' disposta con decreto ministeriale.
Art. 34 Decadenza dall'incarico
1. Il medico incaricato incorre nella decadenza dall'incarico:
a) per radiazione dall'albo professionale;
b) per perdita della cittadinanza italiana;
c) per perdita del diritto elettorale attivo politico a seguito di condanna penale;
d) qualora, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma l'incarico entro il termine prefissatogli ovvero si assenti arbitrariamente per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi;
e) qualora sia accertato che l'incarico fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
2. La cessazione dall'incarico per decadenza e' disposta con decreto ministeriale, nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere d) ed e), previo parere della commissione di cui al successivo articolo 48.
Art. 35 Dispensa
1. Il medico incaricato e' dispensato dall'incarico qualora risulti inabile per motivi di salute.
2. Al medico proposto per la dispensa e' assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni; egli puo' chiedere di essere sentito personalmente dalla commissione di cui al successivo articolo 48.
3. La dispensa e' disposta con decreto ministeriale, sentita la predetta commissione.
Art. 36 Cessazione dall'incarico per limiti di eta
1. Il medico incaricato cessa dall'incarico dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compie 65 anni di eta'.
Art. 37 Cessazione dall'incarico per soppressione di posto
1. Il medico incaricato cessa dall'incarico in caso di soppressione dell'istituto o servizio cui e' addetto ovvero di soppressione di posti presso l'istituto o servizio stessi. In tale ultima ipotesi la cessazione riguarda i medici aventi minore anzianita' di incarico.
2. Al medico cessato dall'incarico ai sensi del precedente comma spetta l'indennita' prevista dal successivo articolo 40.
Sezione 6ª. Trattamento economico e previdenziale
Art. 38 Compenso mensile
1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L. 930.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed e' suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito.
2. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti penitenziari situati nelle sedi indicate nella tabella B allegata alla presente legge, spetta un compenso mensile lordo di L. 1.060.000.
3. Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti alla direzione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari di cui alla tabella C allegata alla presente legge, spetta un compenso aggiuntivo mensile lordo di L. 84.000.
4. Per i medici incaricati che fruiscono del compenso indicato nel comma 2 gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di L. 930.000.
5. Il compenso mensile lordo, di cui ai commi 1 e 2, puo' essere rideterminato, entro il mese di gennaio di ogni triennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici ed in relazione all'incremento del costo della vita, secondo le variazioni degli indici ISTAT, sopravvenuto nell'ultimo triennio.
6. Le tabelle B e C allegate alla presente legge possono essere modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto che giustificano l'inclusione della sede nelle tabelle stesse, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
7. Al medico incaricato, il quale svolge prestazioni sanitarie e medico-legali nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e' attribuito un compenso mensile lordo stabilito dalla tabella F allegata alla presente legge.
Art. 39 Indennita'
1. Ai medici incaricati sono attribuiti, nei limiti previsti dalle sottoindicate disposizioni:
1) la indennita' integrativa speciale, di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;
2) l'assegno personale di sede, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni ed integrazioni;
3) l'aggiunta di famiglia, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni;
4) la gratificazione a titolo di 13ª mensilita', di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni e integrazioni;
5) l'indennita' di profilassi antitubercolare, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310.
2. Ai medici incaricati compete il trattamento di missione di cui al n. 1 della tabella F allegata alla legge 15 aprile 1961, n. 291.
Art. 39-bis Indennita' di servizio penitenziario
1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, ai medici, ai farmacisti ed ai veterinari incaricati, oltre alle indennita' previste dall'articolo 39, spetta una indennita' di servizio penitenziario nella misura mensile lorda di L. 150.000. Ai dirigenti sanitari tale indennita' spetta nella misura mensile lorda di L. 200.000.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' aumentata del 2,50 per cento al compimento di ciascun biennio di permanenza nell'incarico ed e' pensionabile limitatamente al 50 per cento.
3. La quota pensionabile e' corrisposta anche con la tredicesima mensilita'.
Art. 40 Indennizzo per soppressione di posto
1. Ai medici incaricati, i quali cessino dall'incarico per soppressione di posto, ai sensi del precedente articolo 37, e' liquidato un indennizzo in misura pari all'ammontare del compenso mensile, previsto dal precedente articolo 38, percepito all'atto della cessazione dall'incarico, per ogni anno di effettivo incarico espletato, valutando per intero la frazione di anno superiore a sei mesi.