diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5440 del 05/03/2010 (Rv. 611816 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Libero apprezzamento delle prove atipiche da parte del giudice - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611816-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

Nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, è ammessa la possibilità che egli ponga a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione, rimanendo, in ogni caso, escluso che tali prove "atipiche" possano valere ad aggirare preclusioni o divieti dettati da disposizioni sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda il necessario ricorso ad adeguate garanzie formali. (Principio enunciato dalla S.C. in relazione alla produzione in giudizio di un'attestazione notarile fatta valere come interpretazione autentica di un atto pubblico rogato precedentemente dinanzi allo stesso notaio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)