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Sez. 3 - , Sentenza n. 28624 del 07/11/2019 (Rv. 655786 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Negozi traslativi di diritti reali e di locazione finanziaria di immobili - Difformità del titolo di costruzione dalla normativa urbanistica per violazione delle distanze - Irrilevanza - Ragioni - Pregiudiziale amministrativa - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655786-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

Nei negozi di trasferimento di diritti reali e di locazione finanziaria di beni immobili la difformità del titolo abilitativo alla costruzione dalla normativa urbanistica, specie se in materia di distanze, non integra di per sé sola una ragione di nullità, poiché - pur dovendosi escludere una pregiudiziale amministrativa e, quindi, l'onere di previa impugnativa degli atti amministrativi presupposti - la sanzione ex art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001, da qualificarsi come nullità "testuale", riguarda la mancata inclusione nell'atto negoziale degli estremi del titolo abilitativo, il quale deve essere realmente esistente e riferibile all'immobile, ma non anche la sostanziale illegittimità urbanistica del bene.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., DM Lavori pubblici 02/04/1968, Cod. Civ. art. 1418 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)