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Sez. 1, Sentenza n. 11296 del 30/12/1994 (Rv. 489466 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Mancata o tardiva riassunzione della causa - Conseguenze - Pronunzie emanate nel corso del processo - Estinzione - Pronunzie passate in giudicato - Intangibilità.
Stato
decisa il 1994-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489466-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La mancata o l'intempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio determinano l'estinzione dell'intero processo (art. 393 cod. proc. civ.), nel senso che questa travolge tutte le pronunzie emanate nel corso di esso (non applicandosi l'art. 338 stesso codice, il quale, nell'ipotesi dell'estinzione dell'impugnazione, prevede il passaggio in giudicato della sentenza impugnata); mentre non può toccare le sentenze che, avendo definito il giudizio rispetto ad alcune delle domande o ad alcuni capi delle stesse, siano passate in giudicato, non essendo state investite dal ricorso per cassazione, ovvero non avendo formato oggetto della pronunzia di accoglimento di questo (nella specie, la S.C. ha ritenuto non travolta dall'estinzione del giudizio di rinvio la sentenza di convalida di un sequestro conservativo, richiesto e disposto in corso di causa, in quanto non toccata dalla decisione di cassazione con rinvio e non essendo oggetto del giudizio di rinvio neanche il processo di merito relativo al sequestro convalidato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 338, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)