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Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

1. E' istituito, con sede in Palermo, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

2. Il Consiglio esercita le funzioni consultive e giurisdizionali spettanti alle Sezioni regionali del Consiglio di Stato previste dall'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Art. 2

1. Il consiglio di giustizia amministrativa e' presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato. Al consiglio e' assegnato con funzioni di aggiunto un secondo presidente di sezione del Consiglio di Stato.

2. Ne sono membri in sede consultiva:

  1. a) due magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere;

  2. b) un prefetto della Repubblica;

  3. c) quattro esperti dei problemi della regione.

3. Per ciascuno dei membri del consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva previsti nelle precedenti lettere b) e c) e' nominato un supplente.

4. Ne sono membri in sede giurisdizionale:

  1. a) quattro magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere, compresi i due indicati nella lettera a) del secondo comma;

  2. b) quattro giuristi scelti fra i professori di diritto delle universita' o avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

5. Ai membri di cui alla lettera b) del precedente comma e' interdetto, per la durata della carica, l'esercizio della professione innanzi alle giurisdizioni amministrative.

6. Il collegio giudicante e' composto dal presidente, da due consiglieri di Stato e da due dei membri indicati nella lettera b) del quarto comma.

7. In sede consultiva ed in sede giurisdizionale il presidente titolare o il presidente aggiunto, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal consigliere di Stato piu' anziano assegnato al collegio.

8. I presidenti di sezione ed i consiglieri di Stato sono designati dal presidente del Consiglio di Stato; il prefetto ed il suo supplente sono designati dal Ministro dell'interno; gli esperti indicati nella lettera c) del secondo comma ed i relativi supplenti, nonche' i giuristi indicati nella lettera b) del quarto comma, sono designati dalla giunta regionale.

Art. 3

1. La nomina del Consiglio di giustizia amministrativa e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente regionale.

2. I membri designati dalla giunta regionale durano in carica sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dalla data del giuramento, e non possono essere confermati.

3. Essi, tuttavia, continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei rispettivi successori.

4. I magistrati del Consiglio di Stato ed il prefetto componente effettivo del consiglio di giustizia amministrativa sono collocati fuori ruolo. I primi sono collocati in tale posizione in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati del Consiglio di Stato.

Art. 4

1. Il Consiglio e' organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo regionale.

2. Gli atti per i quali le leggi vigenti richiedono il parere del Consiglio di Stato, qualora siano emanati dall'Amministrazione regionale, sono sottoposti al parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

3. Quando il parere riguarda materie che incidono notevolmente sugli interessi generali dello Stato, o su quelli di altre Regioni, il Consiglio puo' deferirne l'esame all'Adunanza generale del Consiglio di Stato. In tal caso l'Adunanza generale esamina gli affari su preavviso del Consiglio di giustizia amministrativa e con l'intervento dei magistrati che ne fanno parte, il parere previsto dall'ultimo comma dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana e' dato dal Consiglio di giustizia amministrativa con l'intervento dei suoi Componenti in sede consultiva e in sede giurisdizionale.

4. Per la validita' dell'Adunanza e' richiesta la presenza di almeno nove componenti.

Art. 5

1. Il Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale esercita le attribuzioni devolute dalla legge al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nei riguardi degli atti e provvedimenti definitivi dell'Amministrazione regionale e delle altre autorita' amministrative aventi sede nel territorio della Regione.

2. Il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni in grado di appello attribuite al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sulle decisioni delle Giunte provinciali amministrative o degli organi di giustizia amministrativa di primo grado che eventualmente saranno ad esse sostituiti.

3. Avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa sulle impugnative di atti e provvedimenti delle autorita' amministrative dello Stato, e che non siano pronunciate in grado di appello, e' ammesso ricorso all'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta notificazione, osservando, in quanto applicabili, le norme delle leggi sul Consiglio di Stato.

4. Fuori dei casi previsti dal comma precedente, ove il punto di diritto sottoposto all'esame del Consiglio di giustizia amministrativa abbia dato o dia luogo a contrasti giurisprudenziali con le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa puo', in qualunque stadio del procedimento, deferire la cognizione del ricorso all'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

5. In tal caso all'Adunanza plenaria partecipano due magistrati del Consiglio di giustizia amministrativa.

6. All'Adunanza plenaria, composta ai sensi del comma precedente, e' altresi' devoluta la cognizione dei conflitti di competenza tra il Consiglio di giustizia amministrativo, in sede giurisdizionale e le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Art. 6

1. L'ufficio di segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa e' costituito di funzionari scelti tra il personale addetto alla segreteria del Consiglio di Stato e tra il personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dell'Amministrazione regionale, entro i limiti numerici e di grado da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, sentito il Governo regionale.

2. La nomina e' fatta con decreto del Presidente del Consiglio di
giustizia amministrativa, previa intesa con le Amministrazioni interessate.

3. Il personale delle Amministrazioni dello Stato e' assegnato all'Ufficio di segreteria, nella posizione di comando.

Art. 7

1. Per il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato.

Art. 8

1. Le spese per il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa sono a carico dello Stato, salvo quelle relative al trattamento economico dei membri del Consiglio e del personale designati dalla Regione, nonche' tutte le spese per i locali e la loro manutenzione, che sono a carico della Regione stessa.

2. Le spese a carico dello Stato graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 9

1. Il Consiglio di giustizia amministrativa iniziera' il suo funzionamento il trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. I ricorsi presentati al Consiglio di Stato, per i quali alla data predetta sia gia' stato emesso il decreto di fissazione d'udienza, saranno decisi dal Consiglio medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addi' 6 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GRASSI - SCELBA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 94. - FRASCA