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Sez. 3, Ordinanza n. 7267 del 26/03/2026 (Rv. 678225-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Motivazione apparente - Motivazione "per relationem" alla sentenza di primo grado - Generica condivisione senza vaglio critico in base ai motivi di appello - Conseguenze - Nullità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678225-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale quella che si richiama per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse sulla base dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha escluso la nullità della motivazione che, non limitandosi a meri richiami per relationem alla sentenza di primo grado, ne aveva confermato le statuizioni, esprimendo - sia pure in modo sintetico - le ragioni della loro conferma).

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)