Sez. 3, Sentenza n. 1598 del 09/05/1969 (Rv. 340517 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - GRADO DELLA COLPA DEI SINGOLI AUTORI DEL FATTO ILLECITO - RILEVANZA NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE - REGRESSO FRA I COMPARTECIPI DEL FATTO ILLECITO - GRADO DELLE SINGOLE COLPE - VALUTAZIONE DIFFORME DALLA MISURA PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - ASSOLUZIONE DI UNO DEI COMPARTECIPI PER INSUFFICIENZA DI PROVE SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - IRRILEVANZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - GRADO DELLA COLPA DEI SINGOLI AUTORI DEL FATTO ILLECITO - RILEVANZA NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE - REGRESSO FRA I COMPARTECIPI DEL FATTO ILLECITO - GRADO DELLE SINGOLE COLPE - VALUTAZIONE DIFFORME DALLA MISURA PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - ASSOLUZIONE DI UNO DEI COMPARTECIPI PER INSUFFICIENZA DI PROVE SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - IRRILEVANZA.*
La solidarieta fra i soggetti coinvolti nel sinistro, come mezzo di tutela del danneggiato di fronte alle singole attivita dei coautori del danno, importa che la questione relativa al grado della colpa di ciascuno di essi puo assumere rilievo solo nei rapporti fra i coobbligati, non anche nei riguardi del soggetto passivo del danno. In Sede di regresso fra i vari coautori del fatto illecito puo essere eventualmente valutato il grado di incidenza delle singole colpe, anche in difformita rispetto alla misura presuntiva di cui all'art. 2055 cod. civ., non essendo a cio di ostacolo la formula dubitativa di assoluzione del giudicato penale nei confronti di uno dei coautori in ordine all'elemento soggettivo del reato. (V. 3371-68, massima n. 336398 669-68, massima n. 331842 2634-67, massima n. 330025).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)