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Tutela delle lavoratrici madri

Testo in vigore al

Art. 20

1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, esclusa quella procurata, e' considerata a tutti gli effetti come malattia, salvo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1953, n. 568

Art. 21

1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle norme di cui ai titoli primo e secondo della presente legge, di competenza degli enti che gestiscono l'assicurazione contro le malattie, e' dovuto dai datori di lavoro agli enti predetti un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:

  1. a) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria;

  2. b) dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio;

  3. c) dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;

  4. d) di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni giornata di donna o ragazzo per i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni giornata di uomo e di lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per i giornalieri di campagna e compartecipanti per il settore dell'agricoltura.

2. Il contributo e' dovuto per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura di cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, ed e' riscosso unitamente ai contributi predetti.

3. A partire dal 1 gennaio 1973 e' dovuto all'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie un contributo annuo di lire 25.000 milioni da parte della Cassa unica assegni familiari.

4. Per gli apprendisti e' dovuto un contributo di lire 32 settimanali.

5. Per i lavoratori a domicilio tradizionali e' dovuto un contributo
di lire 120 settimanali.

6. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e' dovuto un contributo pari allo 0,15 per cento della retribuzione.

7. Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo e' dovuto un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione.

8. Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura e' dovuto un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione.

9. Per i lavoratori iscritti alle Casse di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, e' dovuto un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione. Tale contributo non e' dovuto per il personale addetto alle autolinee extraurbane in concessione iscritto alle Casse di soccorso istituite per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, per le quali il contributo previsto a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2, n. 2), dei rispettivi statuti e' comprensivo dell'onere derivante dalla erogazione del trattamento economico per le lavoratrici madri.

10. Le eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi e le prestazioni erogate saranno devolute, nell'ambito di ciascun istituto, ente o cassa, all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

11. Riguardo al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

12. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dalla presente legge puo' essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.

Art. 22

1. L'assicurazione di maternita' per le lavoratrici a domicilio tradizionali e per le addette ai servizi domestici familiari, gestita dall'INPS, e' trasferita con i relativi avanzi di gestione all'INAM.

Titolo III. Corresponsione di un assegno di natalita' alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attivita' commerciale.

Titolo IV. Disposizioni varie, vigilanza e penalita'

Art. 28

1. Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera a), della presente legge le lavoratrici di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore delle indennita' giornaliere di maternita' il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

Art. 29

1. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione della presente legge sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.

Art. 30

1. La vigilanza sulla presente legge e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'ispettorato del lavoro.

2. Al rilascio dei certificati medici di cui alla presente legge sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici con dotti, i medici dell'istituto presso il quale la lavoratrice e' assicurata per il trattamento di maternita', salvo quanto previsto dai commi successivi.

3. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al precedente comma, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice e' assicurata per il trattamento di maternita' hanno facolta' di accettare, i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.

4. I medici dell'ispettorato del lavoro hanno facolta' di controllo.

5. Il certificato medico attestante la malattia del bambino, di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge, puo' essere redatto da un medico di libera scelta della lavoratrice.

6. L'astensione dal lavoro di cui all'articolo 5, lettera a), della presente legge e' disposta dall'ispettorato del lavoro in base ad accertamento medico, per il quale l'ispettorato del lavoro ha facolta' di delegare gli ufficiali sanitari o di avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti o di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. In ogni caso il provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

7. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5 della presente legge e' disposta dall'ispettorato del lavoro, oltreche' su istanza della lavoratrice, anche di propria iniziativa, qualora nel corso della propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

8. Parimenti, lo spostamento delle lavoratrici ad altre mansioni, di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge, e' disposto dall'ispettorato del lavoro sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice.

9. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge, l'anticipazione dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma dell'articolo sopracitato e' disposta dall'ispettorato del lavoro.

10. I provvedimenti dell'ispettorato del lavoro in ordine a quanto previsto dai commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo sono definitivi.

Art. 31

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, primo, secondo e terzo comma, 4 e 5 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni.

3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 e il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 7 della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

4. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.

Art. 32

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro 90 giorni, saranno emanate norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

Art. 34

1. Le disposizioni contenute negli articoli 11, 12 e 13 della legge 26 agosto 1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971.

2. L'ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali aziendali, puo' autorizzare la chiusura delle camere di allattamento e degli asili nido aziendali di cui al precedente comma in relazione alle effettive esigenze delle lavoratrici occupate nell'azienda ed all'attuazione del piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato.2

Art. 35

1. La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo le diverse decorrenze fissate dagli articoli precedenti e salvo quanto previsto dal successivo comma.

2. Alle lavoratrici che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono assenti dal lavoro ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della legge 26 agosto 1950, n. 860, si continua ad applicare la norma citata fino all'esaurimento del periodo di cui alla lettera stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1971
LEONE
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FERRARI - AGGRADI - GIOLITTI
- PRETI -
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO