Sez. 1, Sentenza n. 11566 del 20/05/1986 Ud. (dep. 23/10/1986) Rv. 174079 - 01
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - APPLICABILITÀ - CRITERI NECESSARI - CASO DI SPECIE.*
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - APPLICABILITÀ - CRITERI NECESSARI - CASO DI SPECIE.*
Ai fini della concessione della attenuante speciale della "lieve entità del fatto", prevista dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967, in tema di armi, i due criteri della "quantità" e della "qualità" sono interdipendenti e sono entrambi essenziali, per cui detta attenuante va negata sul mero rilievo della potenzialità offensiva dell'arma stessa. (V mass n 168562).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)