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Sez. 1, Sentenza n. 2726 del 06/11/1989 Cc. (dep. 07/12/1989) Rv. 182757 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - OBBLIGAZIONI CIVILI - INADEMPIMENTO - NON IMPUTABILE AL CONDANNATO - CONCEDIBILITÀ DEL BENEFICIO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182757-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - OBBLIGAZIONI CIVILI - INADEMPIMENTO - NON IMPUTABILE AL CONDANNATO - CONCEDIBILITÀ DEL BENEFICIO - FATTISPECIE.*

Allorché la condizione - cui è subordinata la liberazione condizionale - dell'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato è resa impossibile da fatti o comportamenti estranei alla sfera volitiva del condannato, la condizione stessa deve ritenersi egualmente verificata. (fattispecie relativa a spese di giustizia parcellate il giorno stesso del provvedimento di concessione della liberazione condizionale). Non risultano precedenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 177 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)