Sez. L, Sentenza n. 4152 del 21/06/1986 (Rv. 446939 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - FORMA DELLA RETRIBUZIONE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - RILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - FORMA DELLA RETRIBUZIONE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - RILEVANZA - LIMITI.*
Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo non costituiscono elementi qualificanti e decisivi la Forma della retribuzione o le modalità di esplicazione dell'attività lavorativa stessa giacché la continuità o regolarità di esecuzione della prestazione e la corresponsione periodica del compenso costituiscono indici positivi della collaborazione, ma sono compatibili con l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato poiché nonostante la loro presenza può mancare la subordinazione e l'inserimento del prestatore d'opera nell'organizzazione aziendale; viceversa la separata retribuzione delle singole prestazioni e la discontinuità delle stesse non sono incompatibili con l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, del quale possono egualmente ricorrere i requisiti essenziali, ed in particolare la suddetta continuità della prestazione. (Conf 237/81, mass n 410648; (Conf 2890/75, mass n 376934).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)