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Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori

Testo in vigore al

Art. 4 Infrazionabilita' degli anni di iscrizione ai fini pensionistici

1. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui e' stata presentata la domanda per la pensione di anzianita', di inabilita' o di invalidita' o si e' verificato l'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta.

2. La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell'ammontare della pensione.

Capo II. Contributi, comunicazioni ed iscrizioni

Art. 5 Contributo soggettivo

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, e' sostituito dal seguente:
"Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo e' dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione".

Art. 6 Contributo integrativo

1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, introdotto dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, e' sostituito dal seguente:
"Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione".

Art. 7 Variabilita' dei contributi

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente:
"La percentuale di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), puo' essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ogni due anni, con effetto dal 1 gennaio successivo. Essa non puo' eccedere il 15 per cento. La prima variazione puo' avvenire nel 1983, con effetto dal 1 gennaio 1984".

Art. 8 Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

1. L'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente:
"ART. 16. - (Rivalutazione delle pensioni e dei contributi). - 1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data della delibera.
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonche' gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire piu' vicine per il contributo".

Art. 9 Infrazione dell'obbligo di comunicazione

1. Il quarto comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente:
"Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, e' tenuto a versare alla Cassa, per questo solo fatto, una penalita' pari a meta' del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalita' si riduce di meta' se la comunicazione o la rettifica e' fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine".

2. Il quinto comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente:
"L'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformita' al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione al terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione e' revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.

Art. 10 Pagamento dei contributi e relative infrazioni

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente:
"Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per meta' contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra meta' entro il 31 dicembre successivo.
Il pagamento non e' dovuto ove le eccedenze stesse non superino l'importo di 10.000 lire".

2. Il terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente:
"I pagamenti sono eseguiti mediante conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa, arrotondando i relativi importi alle 1.000 lire piu' vicine".

3. Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente:
"Il ritardo nei pagamenti di cui al secondo comma comporta l'obbligo di pagare gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette, e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente".

4. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente:
"Tale sanzione e' pari al 30 per cento se vi e' stata anche omissione della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme al vero, sanati entro 90 giorni dalla scadenza del termine; e' pari al 50 per cento se l'omissione o la non conformita' al vero non sono state sanate entro i suddetti 90 giorni. La sanzione non assorbe la penalita' di cui al quarto comma dell'articolo 17".

Art. 11 Procedura per l'iscrizione alla Cassa e relative infrazioni

1. Il secondo comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente:
"L'iscrizione alla Cassa avviene su domanda, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato. La domanda deve essere inviata alla Cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione. Nel caso di infrazione all'obbligo di presentazione della domanda entro il termine suddetto, la giunta esecutiva provvede all'iscrizione d'ufficio, e l'interessato e' tenuto a pagare, oltre ai contributi arretrati con gli interessi e la sanzione di cui al quarto e al quinto comma dell'articolo 18, anche una penalita' pari alla meta' dei contributi arretrati; per contributi arretrati si intendono quelli il cui termine di pagamento sarebbe gia' scaduto se l'iscrizione fosse stata chiesta tempestivamente. Gli effetti dell'iscrizione decorrono dall'anno in cui e' stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati. Nel caso previsto del sesto comma del presente articolo, e nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, l'iscrizione decorre dall'anno di presentazione della domanda".

2. Il sesto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente:
"L'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio. La facolta' di iscrizione per gli anni in cui il praticante era abilitato al patrocinio puo' essere esercitata anche con la domanda di iscrizione prevista al secondo comma. L'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione.
Su richiesta dell'interessato la giunta esecutiva puo' concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualita', con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18".

Art. 12 Retrodatazione di iscrizioni gia' avvenute

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli fini della retrodatazione degli effetti di iscrizioni gia' avvenute. La facolta' di retrodatazione e' estesa ai superstiti degli iscritti deceduti dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 576 del 1980.

2. Chi si avvale della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo e' tenuto a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, secondo quanto previsto nel predetto articolo 29 e comunque in misura non inferiore, per ogni anno di retrodatazione, al contributo soggettivo minimo stabilito per l'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13 Iscrizioni retroattive

1. Chi si iscrive per la prima volta alla Cassa, purche' sia in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie, e non abbia commesso l'infrazione prevista nel secondo comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della presente legge, e non abbia ancora compiuto il quarantesimo anno di eta', puo' chiedere l'iscrizione retroattiva, comprendendo gli anni di appartenenza all'albo per i quali il comitato dei delegati abbia usato la facolta' prevista nel quarto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e gli anni della pratica procuratoria con abilitazione al patrocinio.

2. La facolta' di cui al comma 1 si esercita, a pena di decadenza, mediante espressa richiesta nella domanda di iscrizione. Per gli anni relativi alla pratica procuratoria con abilitazione al patrocinio la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilita', dalla comunicazione prevista dall'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 9 della presente legge.

3. A pena di decadenza del diritto, l'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, ed entro sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda, al pagamento in un unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni compresi nell'iscrizione retroattiva e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione.
Su richiesta dell'interessato, la giunta esecutiva puo' concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualita', con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18, e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18.

Art. 14 Facolta' in caso di iscrizione di ultraquarantenni

1. Chi si iscrive alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno di eta' puo' ottenere i benefici di cui al comma 2 con il pagamento di una speciale contribuzione, pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell'anno di presentazione della domanda, per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di eta' fino a quello anteriore alla decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi.

2. I benefici per chi si avvale della facolta' di cui al comma 1 sono i seguenti:

  1. a) per le pensioni di inabilita' o invalidita', l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta', ai soli fini di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge; devono pero' sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nella citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 576 del 1980;

  2. b) per la pensione indiretta, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta', ai soli fini del comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 576 del 1980, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge; devono pero' sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel comma 3 del citato articolo 7 della legge n. 576 del 1980;

  3. c) per la pensione di vecchiaia, gli anni per i quali e' stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di completare l'anzianita' minima necessaria per acquistare il diritto a tale pensione.

3. La facolta' prevista nel comma 1 si esercita, a pena di decadenza, mediante offerta della speciale contribuzione contestualmente alla domanda di iscrizione e mediante pagamento da eseguire nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, e nel termine di sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Su richiesta dell'interessato, la ginta esecutiva puo' concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualita', con l'aggiunta degli interessi nella misura prevista dal quarto comma del citato articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18.

4. Fino al termine perentorio del 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, chi si e' iscritto alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno d'eta' puo' presentare domanda per ottenere i benefici di cui al comma 2, offrendo la speciale contribuzione prevista nel comma 1 per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di eta' fino a quello anteriore all'anno di decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi. Per il pagamento si osservano le disposizioni del comma 3, compresa quella sulla possibile rateazione.

Art. 15 Iscrizioni tardive

1. Chi, avendone l'obbligo, non ha presentato tempestiva domanda di iscrizione alla Cassa ai sensi dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, e' ammesso a presentare domanda di iscrizione tardiva. Gli effetti dell'iscrizione, che non potra' comunque essere anteriore al 1980, decorrono dall'anno in cui e' stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati della Cassa ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e successive modificazioni.

2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi nella misura di cui al quarto comma del medesimo articolo 18 e con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno. Su richiesta dell'interessato la giunta esecutiva puo' concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualita', con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, potranno essere sanate le inottemperanze all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, mediante l'invio della prescritta comunicazione. Il pagamento dei relativi contributi sara' effettuato con gli stessi criteri e modalita' di cui al comma 3.

Capo III. Norme sull'assistenza erogata dalla cassa

Art. 16 Fondi destinati all'assistenza

1. L'importo per provvedere alla assistenza ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, e' fissato nella misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

2. Gli importi per l'assistenza straordinaria di cui all'articolo 17, comma 3, per le assistenze indennitarie di cui all'articolo 18, e per le altre provvidenze di cui all'articolo 19, non possono superare globalmente la misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

Art. 17 Assistenza a chi versa in stato di bisogno

1. L'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno puo' essere erogata a chi appartiene ad una delle seguenti categorie:

  1. a) iscritti alla Cassa;

  2. b) avvocati o procuratori che, pur senza esere iscritti alla Cassa, contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come rispettivamente modificati dagli articoli 5 e 6 della presente legge, o hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti;

  3. c) beneficiari di pensione erogata dalla Cassa;

  4. d) familiari di persone defunte appartenute ad una delle precedenti categorie e gia' iscritte al disciolto ente di previdenza forense; a tal fine, s'intendono come familiari il coniuge, i parenti di primo e di secondo grado ed i soggetti, di fatto gia' mantenuti dal defunto, indicati nell'articolo 433 del codice civile.

2. In via ordinaria, l'assistenza per stato di bisogno e' erogata in base a delibere dei Consigli dell'ordine. Ogni Consiglio puo' deliberare trattamenti di assistenza sino all'ammontare della quota di sua competenza sull'importo annuo di cui all'articolo 16, comma 1, quota che e' stabilita per i singoli Consigli in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

3. In via straordinaria, se un Consiglio dell'ordine non puo' provvedere per esaurimento o insufficienza della quota di sua competenza di cui al comma 2, il trattamento di assistenza per stato di bisogno puo' essere deliberato dal comitato dei delegati della Cassa, sentito il parere del Consiglio stesso. Nei regolamenti di cui all'articolo 20 possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.

Art. 18 Assistenze indennitarie

1. Nei casi di catastrofe o di calamita' naturali, dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, possono essere concessi indennizzi parziali o totali a favore degli iscritti alla Cassa che risiedono od esercitano la professione in un comune colpito dall'evento indicato nel citato decreto e che, a causa di tale evento, hanno patito un danno comunque incidente sulla loro attivita' professionale. Indennizzi parziali o totali possono essere concessi anche a favore dei superstiti di iscritti alla Cassa, quando i superstiti sono titolari di pensioni di reversibilita' o indiretta o hanno il diritto a conseguirle.

2. A favore degli iscritti alla Cassa da almeno tre anni e non pensionati, che per infortunio o malattia non hanno potuto esercitare in maniera assoluta l'attivita' professionale per almeno tre mesi, puo' essere concesso un indennizzo, che non e' rinnovabile in relazione allo stesso infortunio o malattia; l'indennizzo, se concesso, e' ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attivita', per non piu' di dodici mesi, ed e' liquidato nella misura mensile pari a un ventiquattresimo della media dei redditi professionali annui denunciati dall'iscritto nei dieci anni precedenti, o in tutti gli anni di iscrizione alla Cassa se inferiori a dieci, con rivalutazione, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 20, settembre 1980, n. 576, al 100 per cento, e salvo restando per la media dei redditi il limite massimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), della citata legge n. 576, del 1980. Comunque l'indennizzo, se concesso, non puo' essere inferiore, per ogni mese, a un dodicesimo della pensione annua minima di vecchiaia prevista per chi matura il diritto a pensione nell'anno dell'evento indennizzato.

3. Le assistenze indennitarie previste nei commi 1 e 2 sono deliber- ate dal comitato dei delegati della Cassa. Nei regolamenti di cui all'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 576, possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.

Art. 19 Altre provvidenze

1. Il comitato dei delegati della Cassa, su proposta del consiglio di amministrazione, puo' disporre l'erogazione, da parte della Cassa, di altre provvidenze quali borse di studio, contributi funerari od altro, a favore di categorie che siano comprese fra quelle elencate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 17.

Art. 20 Regolamenti

1. Il comitato dei delegati della Cassa puo' specificare, con suoi regolamenti, le modalita' e procedure delle assistenze previste nella presente legge.

Capo IV. Disposizioni varie e finali

Art. 21 Previdenza integrativa

1. Tra gli scopi istituzionali della Cassa rientra la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi e regolamenti.

2. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato sulla base di bilanci annuali di previsione e consuntivi separati da quelli afferenti agli altri fondi amministrati.

Art. 23 Disposizioni regolamentari

1. La facolta' di emanare e modificare disposizioni regolamentari concernenti il funzionamento della Cassa e le modalita' da seguire per le prestazioni e contribuzioni, quando non e' attribuita dalla legge ad uno specifico organo, puo' essere esercitata tanto dal consiglio di amministrazione quanto dal comitato dei delegati, fermo restando che il consiglio non puo' modificare norme regolamentari stabilite dal comitato.

Art. 24 Riscatto

1. Il periodo legale del corso di laurea in giurisprudenza e' riscattabile.

2. Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonche' i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.

3. E' riscattabile, altresi', il periodo di praticantato.

4. I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti da coloro che non ne usufruiscono presso altra Cassa o altro ente previdenziale.

5. Contributi, modalita' e termini per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del comitato dei delegati della Cassa approvata dal Ministro del lavoro della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto. L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera.