Sez. 1, Sentenza n. 18939 del 10/09/2007 (Rv. 598893 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRA CONDEBITORI | Diversità dei titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) - Ammissibilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRA CONDEBITORI
Nell'ambito di un'obbligazione il principio, previsto dall'art. 1294 c.c., secondo cui i condebitori sono tenuti in solido, ove dalla legge non risulti altrimenti, non è escluso per il fatto che i titoli della responsabilità facenti capo ai coobligati siano diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in una causa promossa da una società cooperativa nei confronti dei propri amministratori per inosservanza dei doveri inerenti alla carica - aveva riconosciuto, nella determinazione del danno, il concorso della responsabilità degli amministratori per fatto illecito con quella contrattuale di terzi in relazione ad un contratto di appalto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)