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Sez. 1, Sentenza n. 3676 del 29/04/1997 (Rv. 503964 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Impugnazione della sentenza di divorzio con riguardo all'ammontare dell'assegno - Determinazione da parte del giudice d'appello - Riferimento al reddito dei coniugi accertato al momento della sentenza di divorzio - Necessità - Successivo mutamento della situazione economica - Richiesta di riduzione dell'assegno e relativa prova - Onere della parte interessata.
Stato
decisa il 1997-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503964-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Ove la sentenza di divorzio venga impugnata in relazione all'ammontare dell'assegno divorzile, il giudice d'appello, al fine di stabilire l'entità dell'assegno in favore del coniuge che, in conseguenza del divorzio, è venuto a subire un deterioramento delle sue condizioni economiche, deve fare riferimento non agli attuali redditi dei coniugi, bensì a quelli risultanti al momento della sentenza impugnata. Ove, pertanto, dopo la sentenza di divorzio in primo grado, sopravvengano mutamenti della situazione economica dei coniugi grava sulla parte interessata l'onere di chiedere la riduzione dell'assegno e di fornire la relativa prova.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)