Sez. 3 - , Ordinanza n. 27558 del 28/09/2023 (Rv. 669096 - 01)
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Termine ex art. 1957, comma 1, c.c. - Clausola derogatoria in senso favorevole al creditore - Vessatorietà ex art. 1469-bis c.c. (“ratione temporis” vigente) - Sussistenza.
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE
È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente.
Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1957 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)