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Sez. 3, Sentenza n. 25222 del 29/11/2011 (Rv. 620628 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE | Responsabilità per "mala gestio" nei confronti dell'assicurato - Condotte costitutive - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2011-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620628-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE

L'ingiustificato ritardo dell'assicuratore nel procedere agli accertamenti di parte circa l'entità del danno (visita dell'infortunato, esame della documentazione, ecc.) come pure l'ingiustificata sottovalutazione dell'entità delle lesioni rispetto a quella che poi venga accertata possono costituire elementi di addebito della responsabilità per "mala gestio" quando siano dovuti a comportamenti qualificabili come inerzia, negligenza o mala fede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)