Sez. L, Sentenza n. 2997 del 28/07/1976 (Rv. 381769 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA PA (ERARIALE) - CONDIZIONI - INTERVENTO COATTO DELLA PA - LIMITI - INTERVENTO VOLONTARIO DELLA PA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA PA (ERARIALE) - CONDIZIONI - INTERVENTO COATTO DELLA PA - LIMITI - INTERVENTO VOLONTARIO DELLA PA.*
Le norme ordinarie di Competenza rimangono ferme, quando sia in causa un'amministrazione dello stato in posizione di intervenuta, solo nei casi di intervento volontario, a norma del primo comma dello art 7 del tu 30 ottobre 1933, n 1611. In tutti i casi di intervento coatto, invece, si applica estensivamente la disposizione contenuta nel capoverso dell'art 6 che precede, la quale, disciplinando la ipotesi della chiamata in garanzia della pubblica amministrazione, prevede lo spostamento della Competenza a favore del foro erariale a semplice richiesta dell'amministrazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)