Sez. 1, Sentenza n. 1820 del 11/07/1966 (Rv. 323551 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI - REGOLA DELL'INDIPENDENZA DELLE DISPOSIZIONI - INAPPLICABILITA NEL CASO DI ATTI STRUMENTALI RISPETTO A QUELLI AGEVOLATI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI - REGOLA DELL'INDIPENDENZA DELLE DISPOSIZIONI - INAPPLICABILITA NEL CASO DI ATTI STRUMENTALI RISPETTO A QUELLI AGEVOLATI.*
La regola dell'indipendenza delle Disposizioni di cui all'art. 9 della legge di registro -R.d. 30 dicembre 1923, n.3269- non puo essere invocata al fine di escludere l'estensione della agevolazione fiscale, cui una delle due Disposizioni sia ammessa, all'altra che di per se non godrebbe di tale beneficio, quando venga in considerazione il principio prevalente secondo il quale il diritto al trattamento tributario speciale riguarda anche gli Atti che, come mezzo al fine, siano in correlazione con l'atto che gode della agevolazione, pur non essendo con esso necessariamente connessi e derivati.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)