Sez. 3, Ordinanza n. 10043 del 27/01/2005 Cc. (dep. 15/03/2005) Rv. 231151 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - decisioni in camera di consiglio - IN GENERE | Celebrazione del processo - Pubblica udienza anzichè camera di consiglio - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - decisioni in camera di consiglio - IN GENERE
In tema di definizione concordata della pena in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 comma quarto cod. proc. pen., fondato sul rilievo dell'avvenuta celebrazione del processo in pubblica udienza anzichè in camera di consiglio, posto che la norma violata non è sanzionata con alcuna previsione di nullità, inutilizzabilità o decadenza, e manca l'interesse ad impugnare offrendo comunque il dibattimento pubblico maggiori garanzie rispetto al rito camerale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)