Sez. 3, Sentenza n. 2745 del 21/04/1983 (Rv. 427658 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE - DIVIETO DI RICEVERE ATTI ESPRESSAMENTE PROIBITI DALLA LEGGE, EX ART. 28 N. 1 DELLA LEGGE N. 89/1913 - ATTO COSTITUTIVO DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI O DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - MANCANZA DEL VERSAMENTO DEI TRE DECIMI DEI CONFERIMENTI IN DENARO - ATTO PROIBITO - CONFIGURABILITÀ.*
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE - DIVIETO DI RICEVERE ATTI ESPRESSAMENTE PROIBITI DALLA LEGGE, EX ART. 28 N. 1 DELLA LEGGE N. 89/1913 - ATTO COSTITUTIVO DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI O DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - MANCANZA DEL VERSAMENTO DEI TRE DECIMI DEI CONFERIMENTI IN DENARO - ATTO PROIBITO - CONFIGURABILITÀ.*
Il versamento dei tre decimi dei conferimenti in denaro configura presupposto indefettibile per la Costituzione di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata (quale che sia il modo della Costituzione, simultaneo o successivo), e non mero requisito per la sua omologazione, alla stregua del disposto degli artt. 2329 n. 2 e 2475 cod. civ.. ne consegue che il notaio, il quale riceva l'atto costitutivo di dette società, in Mancanza di quel preventivo versamento, incorre in violazione dell'art. 28 n. 1 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull'ordinamento notarile, ed è soggetto alle pene disciplinari previste dall'art. 138 della legge medesima. (V 3063/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2329, Cod. Civ. art. 2475, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)