Sez. L, Sentenza n. 5822 del 27/10/1988 (Rv. 460335 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - ART. 14 "QUATER", TERZO COMMA, DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - INTERPRETAZIONI - ULTERIORE MAGGIORAZIONE DI LIRE DIECIMILA - PRESUPPOSTI - VERSAMENTO DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI - EQUIPARAZIONI DEI VERSAMENTI VOLONTARI - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - ART. 14 "QUATER", TERZO COMMA, DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - INTERPRETAZIONI - ULTERIORE MAGGIORAZIONE DI LIRE DIECIMILA - PRESUPPOSTI - VERSAMENTO DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI - EQUIPARAZIONI DEI VERSAMENTI VOLONTARI - INAMMISSIBILITÀ.*
La disposizione dell'art. 14 quater, terzo comma, del d.l. 30 dicembre 1979 n. 563 - che (nel testo aggiunto dalla legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33) prevede (limitatamente all'anno 1980) l'attribuzione, agli ivi indicati titolari di pensione integrata al trattamento minimo, oltre che della maggiorazione di lire diecimila mensili di cui al primo comma dello stesso articolo, di un'ulteriore maggiorazione di pari importo, qualora la pensione sia stata attribuita per effetto di un numero di settimane di Assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781 - va interpretata nel senso che detta particolare maggiorazione del trattamento minimo va attribuita solo a coloro che siano titolari di pensione erogata in base a contribuzione obbligatoria e non anche in forza di prolungamento volontario del rapporto previdenziale-contributivo. Infatti, in tale disposizione, l'espressione contribuzione obbligatoria designa soltanto tale contribuzione, ossia quella obbligatoria (avvenuta cioè in costanza di rapporto di lavoro), e non anche la contribuzione volontaria, senza che in contrario possa trarsi argomento dall'art. 9 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432 (che ha parificato i contributi volontari a quelli obbligatori soltanto a determinati effetti) e dall'art. 1 bis del d.l. 1 luglio 1980 n. 286, il quale (nel testo aggiunto dalla legge di conversione 13 agosto 1980 n. 444) ha disposto che la contribuzione obbligatoria effettiva anzidetta deve intendersi comprensiva anche della contribuzione figurativa. (Conf 3515/87, mass n 452506; (Conf 3012/87, mass n 452110).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 quater CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/1980 num. 286 art. 1 bis CORTE COST., Legge 13/08/1980 num. 454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)