Sez. 2, Sentenza n. 5881 del 17/12/1979 Ud. (dep. 10/05/1980) Rv. 145239 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - INAMMISSIBILITA PER CAUSA SOPRAVVENUTA - NON FA VENIR MENO IL PROCEDIMENTO - APPLICABILITA DELLE CAUSE DI NON PUNIBILITA DA PARTE DEL GIUDICE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - INAMMISSIBILITA PER CAUSA SOPRAVVENUTA - NON FA VENIR MENO IL PROCEDIMENTO - APPLICABILITA DELLE CAUSE DI NON PUNIBILITA DA PARTE DEL GIUDICE.*
Quando la dichiarazione d'impugnazione e stata validamente proposta, l'inammissibilita del gravame per causa sopravvenuta, (omessa o irrituale presentazione dei motivi, rinuncia), non fa venir meno il procedimento; onde, intervenendo una delle cause di non punibilita, previste dall'art 152 cod proc pen, il giudice deve dichiararla d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dalla questione se l'impugnazione sia inammissibile per la enunciata causa sopravvenuta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)