Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali
Testo in vigore al
Art. 61 Art. 51 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. L'espropriazione ha luogo per decreto Reale, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le corporazioni e con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese, o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.
2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, quando venga emanato prima della stampa prescritta nell'art. 38, potra' contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto dell'invenzione.
3. La violazione del segreto e' punita ai sensi dell'art. 262 del Codice penale.
Art. 62 Art. 52, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Nel decreto di espropriazione per pubblica utilita', e' anche fissata l'indennita' spettante al titolare del brevetto, sentita la Commissione dei ricorsi; nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennita' puo' invece essere determinata successivamente.
Art. 63 Art. 52, comma secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennita' e' fissata, in mancanza di accordo fra le parti, da un arbitro nominato dalle parti stesse. Ove le parti non si accordino sulla nomina dell'arbitro, l'indennita' sara' determinata da un Collegio arbitrale, composto di tre membri, scelti, uno dall'espropriato, uno dal Ministero proponente e il terzo, con funzione di presidente, dai due nominati o, in caso di disaccordo, dal Ministro per le corporazioni. Gli arbitri, ad eccezione di quello nominato dall'Amministrazione espropriante, dovranno essere scelti fra gli iscritti negli Albi dei professionisti. Le norme relative alla procedura da seguire nell'arbitrato e all'onere delle spese saranno stabilite nel regolamento.
Art. 64 Art. 52, comma terzo e quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Il lodo deve essere depositato presso il Ministero delle corporazioni entro tre mesi dall'accettazione dell'arbitro o dalla costituzione del Collegio arbitrale. E'ammessa una sola proroga di non oltre tre mesi. Il lodo deve essere tenuto segreto a richiesta del Ministero espropriante e non e' soggetto ad alcun gravame. Il Ministero delle corporazioni rilascia, a domanda dell'interessato, certificato di deposito del lodo con l'indicazione della somma da pagarsi e della persona del creditore.
2. All'inventore, il quale provi di aver perduto il diritto di priorita' all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito all'espropriazione, sara' concesso un equo indennizzo, osservate le norme del presente e dei precedenti articoli.
Art. 65 Art. 53 del decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita' e' ammesso ricorso, in sede giurisdizionale, al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare dell'indennita', le quali sono di competenza dell'Autorita' giudiziaria.
2. Nei casi pero' di espropriazione nell'interesse della difesa Militare del Paese, il decreto non e' soggetto ad alcun gravame.
3. I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro dei brevetti a cura dell'Ufficio.
Titolo VII. Trascrizione.
Art. 66 Art. 100 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio centrale dei brevetti:
1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte, diritti su brevetti nazionali per invenzioni industriali;
2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo art. 69, concernenti i brevetti anzidetti;
3) gli atti di divisione, di societa', di transazione, di rinunzia, relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;
4) il verbale di pignoramento;
5) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
6) il verbale di sospensione della vendita di parte dei brevetti pignorati per essere restituita al debitore a norma del Codice di procedura civile;
7) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita';
8) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri 1), 2) e 3), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti.
2. Le sentenze che pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono.
3. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;
9) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;
10) le sentenze di cui all'art. 27-bis e le relative domande giudiziali;
11) le sentenze di cui all'articolo 59, terzo comma, e le relative domande giudiziali.
Art. 67 Art. 101 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. La trascrizione e' soggetta al pagamento della tassa prescritta.
2. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile, e' in facolta' dell'Ufficio centrale dei brevetti di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata.
3. L'Ufficio, esaminata la regolarita' formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.
4. Contro il rifiuto dell'Ufficio, il richiedente puo' ricorrere, entro trenta giorni, alla Commissione dei ricorsi, che provvede con sua sentenza motivata, sentito il richiedente, o un suo incaricato, e tenute presenti le eventuali osservazioni scritte.
5. L'ordine delle trascrizioni e' determinato dall'ordine di presentazione delle domande.
6. Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul brevetto, a cui l'atto si riferisce, non nuociono alla validita' della trascrizione.
Art. 68 Art. 102 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 66, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati ai numeri 4), 9) e 10), finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto.
2. Nel concorso di piu' acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, e' preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto.
3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura l'efficacia di questo, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti; gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purche' avvenga entro tre mesi dalla data dell'aggiudicazione stessa.
4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta, legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuita' dei trasferimenti.
Art. 69 Art. 103 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. I diritti di garanzia sui brevetti per invenzioni industriali debbono essere costituiti per crediti in danaro. Nell'eseguire la trascrizione, l'ammontare del credito, ove non sia espresso in moneta nazionale, sara' convertito nella somma equivalente di quest'ultima.
2. Nel concorso di piu' diritti di garanzia, il grado e' determinato dall'ordine delle trascrizioni.
3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia e' eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia, ai sensi del successivo art. 87.
4. Per la cancellazione e' dovuta la stessa tassa prescritta per la trascrizione.
Titolo VIII. Ordinamento amministrativo e giurisdizionale
Art. 70
1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente decreto provvede, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Art. 71 Art. 16 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, e art. 121, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, sono deferite ad una commissione composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o fra i professori di materie giuridiche delle universita' o degli istituti superiori dello Stato. La commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle universita' o degli istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.
2. Il direttore dell'Ufficio fa parte della Commissione senza voto deliberativo.17
3. La Commissione anzidetta ha altresi' funzione consultiva del Ministero delle corporazioni nella materia dei brevetti d'invenzione.
4. I compensi per i componenti la commissione, i componenti la segreteria della commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla commissione per riferire su singole questioni, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 72 Art. 122 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 29 comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
1. Nelle sentenze e nelle altre decisioni della Commissione dei ricorsi, debbono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura civile relative alla pronunziazione e alla forma delle sentenze e delle ordinanze.
2. Le norme per il funzionamento della Commissione stessa saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione di questo decreto.
Art. 73 Art. 10 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970
1. Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento della tassa prescritta; questa viene incamerata qualora il ricorso non venga accolto.
Art. 74 Art. 106, comma secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Le azioni in materia di brevetti per invenzioni industriali hanno carattere di azioni commerciali mobiliari.
Art. 75 Art. 107 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Le azioni in materia di invenzioni industriali si propongono davanti all'Autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti.
2. Tali azioni si propongono davanti all'autorita' giudiziaria del domicilio del convenuto; quando pero' il convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, dette azioni sono proposte davanti all'Autorita' giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza; qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto, e' competente l'Autorita' giudiziaria di Roma.
3. L'indicazione di domicilio annotata nel Registro dei brevetti vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza o di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.
Art. 76 Art. 108 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Qualora trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'Autorita' giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.
Art. 77
1. L'onere di provare la nullita' o la decadenza di un brevetto per l'invenzione industriale incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto e l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare del brevetto.
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte.
Puo' ottenere altresi' che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la contraffazione.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Nella materia di cui al presente decreto, il consulente tecnico d'ufficio puo' ricevere documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa. Ciascuna parte puo' nominare anche piu' di un consulente.
Art. 78 Art. 111 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 60, comma secondo, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731
1. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un brevetto per invenzione industriale puo' essere promossa anche di ufficio dal pubblico ministero.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 22 GIUGNO 1979, N. 338.
3. L'azione di cui ai due comma precedenti deve essere esercitata in contradditorio di tutti coloro che risultano annotati nel Registro dei brevetti quali aventi diritto sul brevetto.
Art. 79 Articoli 60, comma primo, e 63 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731
1. Le decadenze o le nullita' anche parziali di un brevetto di invenzione hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenze passate in giudicato.
2. Tali sentenze debbono essere annotate nel registro dei brevetti a cura dell'Ufficio centrale brevetti.
Art. 80 Art. 112 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
1. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in Materia di brevetti per invenzioni industriali deve essere comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti a cura di chi promuove il giudizio.
2. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'Autorita' giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere sul merito, dispone che tale comunicazione venga fatta.
3. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio suddetto copia delle sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei brevetti.
Art. 81
1. Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale puo' chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti prodotti in violazione di tali diritti, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.