diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1738 del 21/11/1967 Ud. (dep. 15/01/1968) Rv. 106471 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ILLICEITA DELL'INTERESSE PRIVATO DEL PUBBLICO UFFICIALE - ILLEGITTIMITA DELL'ATTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -NON SONO NECESSARI.*
Stato
decisa il 1967-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106471-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ILLICEITA DELL'INTERESSE PRIVATO DEL PUBBLICO UFFICIALE - ILLEGITTIMITA DELL'ATTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -NON SONO NECESSARI.*

La ragione dell'incriminazione per il reato di cui all'art.324 cod. pen. non risiede nella illegittimita dell'atto compiuto, ne nel danno che da esso puo derivare alla pubblica amministrazione, ne nel profitto che puo trarne il pubblico ufficiale, bensi nello sfruttamento dell'ufficio da parte di questo ultimo per il conseguimento di fini privati. Pertanto la legittimita dell'interesse privato di cui il pubblico ufficiale e portatore non vale ad escludere la sussistenza del reato e tanto meno vale ad escluderla la legittimita degli Atti di ufficio da lui posti in essere per il conseguimento di quell'interesse, che anzi il reato in esame si realizza attraverso Atti formalmente validi e legittimi.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)