Sez. U, Sentenza n. 8094 del 27/06/1987 Ud. (dep. 04/07/1987) Rv. 176357 - 01
CORTE DI ASSISE - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - IN GENERE - NOMINA DEI MEMBRI TOGATI - DEGLI STESSI MAGISTRATI CHE ESERCITAVANO IN PRECEDENZA LA MEDESIMA FUNZIONE - DEFINIZIONE DI PROCESSI PRIMA DELL'APPROVAZIONE DELLE "TABELLE" AD OPERA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA E DELL'EMANAZIONE DEL CONSEGUENTE DECRETO PRESIDENZIALE - NULLITÀ AI SENSI DELL'ART. 185 N. 1 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE - ANCHE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 29 MAGGIO 1987 N. 208 E IN CASO DI MANCATA CONVERSIONE IN LEGGE DI TALE DECRETO.*
CORTE DI ASSISE - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - IN GENERE - NOMINA DEI MEMBRI TOGATI - DEGLI STESSI MAGISTRATI CHE ESERCITAVANO IN PRECEDENZA LA MEDESIMA FUNZIONE - DEFINIZIONE DI PROCESSI PRIMA DELL'APPROVAZIONE DELLE "TABELLE" AD OPERA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA E DELL'EMANAZIONE DEL CONSEGUENTE DECRETO PRESIDENZIALE - NULLITÀ AI SENSI DELL'ART. 185 N. 1 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE - ANCHE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 29 MAGGIO 1987 N. 208 E IN CASO DI MANCATA CONVERSIONE IN LEGGE DI TALE DECRETO.*
Anche prima dell'entrata in vigore del d.l. 29 maggio 1987 n. 208, e quindi pure in caso di mancata conversione in legge di tale decreto, la definizione di un processo da parte della Corte di assise prima dell'approvazione delle "tabelle" ad essa relative ad opera del consiglio superiore della magistratura e dell'emanazione del conseguente decreto presidenziale non comportava alcuna nullità ai sensi dell'art. 185 n. 1 cod. proc. pen. qualora i magistrati proposti quali componenti della Corte di assise fossero gli stessi che in precedenza esercitavano le medesime funzioni. In tal caso infatti la proposta tabellare comporta da parte del consiglio superiore della magistratura l'adozione di un provvedimento sostanzialmente neutro, a contenuto ricognitivo, in quanto ha ad oggetto la conferma di situazioni di fatto e di diritto preesistenti rispetto alle quali non vi è attribuzione di nuove qualifiche o di nuove funzioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Decreto Legge 29/05/1987 num. 208 art. 3, Decreto Legge 29/05/1987 num. 208 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)