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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3445 del 14/02/2014 (Rv. 629585 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento sintetico - Presupposti - Conseguenze - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629585-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento dell'imposta sui redditi, ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo applicabile "ratione temporis", l'ufficio finanziario è legittimato a risalire, secondo il meccanismo dell'art. 2727 cod. civ., da un fatto noto a quello ignoto, cioè alla sussistenza di un certo reddito, incombendo, invece, sul contribuente l'onere di provare che la circostanza su cui si fonda la presunzione semplice non corrisponde alla realtà. (Così statuendo, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto fondata l'opposizione relativa ad un avviso di accertamento, emesso nei confronti di un avvocato, basato sul fatto noto consistente nella corresponsione a quest'ultimo, da parte di alcuni clienti, di onorari non registrati in contabilità, ma risultanti dai tabulati acquisiti presso varie compagnie di assicurazione e dallo stesso non contestati quanto alla loro percezione, neppure sotto il profilo del "quantum").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, DPR 26/09/1973 num. 600 art. 38 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)