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Sez. 2 - , Ordinanza n. 15332 del 31/05/2023 (Rv. 667966 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - ESTINZIONE DEI DEBITI COMUNI | Giudizio di divisione - Pagamento di debiti solidali fuori dei limiti temporali di cui all’art. 1115, comma 2, c.c. - Conseguenze - Diritto di regresso - Preclusione - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667966-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - ESTINZIONE DEI DEBITI COMUNI

In tema di scioglimento della comunione, la previsione di cui all'art. 1115, comma 3, c.c. - per effetto della quale il compartecipe, il quale abbia estinto i debiti solidali fuori dai limite temporali previsti nel comma 2, non può pretendere il rimborso in natura tramite l'incremento di quota e, dunque, aspirare a trasformare il suo diritto di credito in un diritto reale - non preclude l'esercizio del diritto di regresso.

Cod. Civ. art. 1115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)