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Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G e H, annesse alla presente legge, e' stabilito, in relazione a ciascun prezzo richiesto dal fornitore dei generi soggetti a monopolio fiscale, l'ammontare dell'imposta di consumo cui sono assoggettati i generi stessi nonche' gli importi spettanti rispettivamente all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione ed al rivenditore a titolo di aggio.

2. Il totale costituisce la tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

Art. 2

1. L'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui al precedente articolo 1 e le sue variazioni sono effettuate con decreto del Ministro per le, finanze, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per i generi importati, sentito in proposito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, ed ai prezzi proposti dallo stesso Consiglio di amministrazione per i rimanenti.

2. Per i generi importati la tariffa di vendita e' aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita.

Art. 3

1. L'Amministrazione dei monopoli di Stato e' esonerata dal pagamento, all'atto dell'importazione, dei diritti di confine dovuti sui generi soggetti a monopolio fiscale previsti nelle tabelle annesse alla presente legge, ad essa destinati per la vendita al pubblico.

2. I diritti di confine, riscossi nella misura vigente all'atto della vendita, a norma dell'articolo 2, sono dalla stessa Amministrazione dei monopoli versati ai competenti capitoli del bilancio dello Stato.

Art. 5

1. Restano invariati i prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale gia' iscritti in tariffa alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a quando non si renda necessaria la loro variazione con la procedura prevista al precedente articolo 2.

2. L'ammontare dell'imposta di consumo, nonche' gli importi spettanti rispettivamente all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione ed al rivenditore a titolo di aggio sono stabiliti, per ciascuno dei prezzi di cui al precedente comma, nelle stesse misure previste nelle tabelle annesse alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI COLOMBO - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE