Sez. U, Sentenza n. 2077 del 17/07/1973 (Rv. 365240 - 01)
ELEZIONI - REGIONALI - SARDEGNA - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - CONTROVERSIA IN ORDINE ALLA SOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DI QUESTA REGIONE - APPLICABILITA DELLE NORME PROCESSUALI COMUNE - LEGGE N 108 DEL 1968 - INAPPLICABILITA.*
ELEZIONI - REGIONALI - SARDEGNA - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - CONTROVERSIA IN ORDINE ALLA SOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DI QUESTA REGIONE - APPLICABILITA DELLE NORME PROCESSUALI COMUNE - LEGGE N 108 DEL 1968 - INAPPLICABILITA.*
La legge 17 febbraio 1968, n 108, recante norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario, e gli articoli 1 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n 1147, da essa richiamati, non sono applicabili al contenzioso elettorale della regione sarda. Pertanto, in Mancanza di una diversa disciplina, il procedimento concernente una controversia sulla sostituzione di un consigliere di detta regione, per dimissioni, e regolato dalle norme comuni del processo civile.*
Riferimenti normativi: Legge 17/02/1968 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)