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Sez. 1, Sentenza n. 1027 del 28/01/1993 (Rv. 480505 - 01)

Società - Di persone fisiche - Società irregolare e di fatto - In genere | Socio uscente - Bene immobile - Conferimento - Atto formale - Mancanza - Quota - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 1993-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480505-01

Società - Di persone fisiche - Società irregolare e di fatto - In genere

Il conferimento di un bene immobile da parte di un socio di una società di fatto alla società, in mancanza di un atto formale, vale come conferimento non in proprietà, ma in uso, per cui è al valore d'uso che deve essere ragguagliata la liquidazione della quota chiesta, ex art. 2289 cod. civ., dal socio uscente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2254, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2659

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)