Sez. 2, Sentenza n. 2158 del 14/10/1961 (Rv. 881049 - 01)
SEQUESTRO - GIUDIZIARIO - RENDICONTO DEL CUSTODE - OBBLIGO VERSO LA PARTE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE DIVISIONE - EREDITARIA - PROGETTO DI DIVISIONE FORMULATO DAL CONSULENTE - ADOZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.
SEQUESTRO - GIUDIZIARIO - RENDICONTO DEL CUSTODE - OBBLIGO VERSO LA PARTE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE DIVISIONE - EREDITARIA - PROGETTO DI DIVISIONE FORMULATO DAL CONSULENTE - ADOZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.
I giudizi sui rendiconti in Sede cautelare ed esecutiva, a differenza dei rendiconti come oggetto di domanda autonoma, sono sottratti alla decisione del collegio, essendo il giudice istruttore (cioè l'organo singolo che ha disposto il sequestro) a norma dell'art. 593 cod.proc.civ., richiamato dall'art. 560, competente a decidere sulle contestazioni con ordinanza non impugnabile. In pendenza del sequestro giudiziario, la parte non ha diritto di pretendere dal custode il rendiconto e la consegna delle vendite, ma solo un interesse a che il conto sia reso al giudice e le rendite siano depositate nei modi da questo stabilito (art.593 cit.) interesse che è tutelabile mediante un'istanza rivolta direttamente al giudice, al fine di sollecitare, da parte sua, l'Esercizio dei poteri-doveri prescritti al riguardo dalla legge.In materia di giudizio di divisione, non è necessario che il giudice istruttore, a norma dell'art. 789 cod.proc.civ. rediga formalmente un suo progetto di divisione se egli non ha ragione di distaccarsi da quello formulato dal consulente tecnico, nominato a termini dell'art. 194 delle Disposizioni di attuazione, l'adozione di esso equivalendo a formazione del progetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Proc. Civ. art. 593, Cod. Proc. Civ. art. 789, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 194, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)